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"Verifiche periodiche: modalità delle verifiche e proroghe"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza

06/09/2011 - Riprendiamo a parlare del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
L’entrata in vigore, prevista per il 28 luglio 2011 (l'allegato III è già entrato in vigore), è stata differita nel tempo da un nuovo decreto di proroga. Tale decreto, che nella seduta del 7 luglio 2011 ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, porta ad un differimento di 6 mesi: in questo modo il decreto dell’11 aprile 2011 entrerà in vigore il 24 gennaio 2012.
 
Malgrado il posticipo dell’entrata in vigore, ci soffermiamo ancora sulle conseguenze del decreto presentando un intervento che si è tenuto al convegno “ Verifiche periodiche attrezzature – aspetti applicativi del DM 11 aprile 2011”. Convegno organizzato dalla Confindustria di Terni, con la collaborazione dell’Inail-Direzione regionale umbra e dell’ASL 4 Terni, che si è tenuto a Terni il 24 giugno 2011.
L’intervento, dal titolo “ Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche” e a cura dell’Ing. Maria Nice Tini (Direttore Dipartimento INAIL – ex Ispesl Terni), sottolinea la suddivisione delle attrezzature nei gruppi SC (apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga), SP (attrezzature per il sollevamento persone: ad esempio ponti mobili, piattaforme di lavoro, ascensori, …) e GVR (gas, vapore, riscaldamento), suddivisione già affrontata da PuntoSicuro in un precedente articolo.
 
Successivamente il documento si sofferma su alcune definizioni
- “le verifiche periodiche (VP) sono finalizzate ad accertare: “la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso; lo stato di manutenzione e conservazione; il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell' attrezzatura di lavoro l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”;
- la prima verifica periodica (PVP) è la prima delle VP e “prevede, oltre agli adempimenti descritti, la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro (‘libretto’)(allegato IV)”;
- l’ indagine supplementare è finalizzata a: individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni; stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali”.
 
Dopo aver affrontato la messa in servizio relativa ai gruppi SC/SP/GVR, la relatrice si sofferma  sulle verifiche delle attrezzature dei gruppi SC e SP.
Questa la periodicità della PVP: “dalla comunicazione di messa in servizio entro il termine stabilito dall’Allegato VII d.lgs. 81/08”.
In particolare la prima verifica periodica è “finalizzata a:
- identificare l’ attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio”. Si deve inoltre prendere visione della “seguente documentazione: dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di corretta installazione (ove prevista da disposizione legislative), tabelle/diagramma di portata (ove previsti),  diagramma delle aree di lavoro (ove previsto), istruzioni per l’uso”;
- accertare che la configurazione dell’ attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
-  verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o negli altri casi, dalle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9 del d.lgs. 81/08;
- controllare lo stato di conservazione;
- effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
 
Si ricorda che al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, “dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che, successivamente costituirà parte integrante dell’attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV”.
 
Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate “con le stesse modalità della prima verifica e con la periodicità indicata nell’allegato VII del d. lgs. 81/08”. In particolare nel corso delle verifiche periodiche sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, “sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche”. 
 
Alcune indicazioni specifiche in relazione alla verifica delle macchine per centrifugare.
La verifica periodica delle macchine per centrifugare “deve essere articolata in due parti: a) prova di funzionamento; b) verifica di integrità a macchina smontata. Ad esempio la prova di funzionamento presuppone una “verifica corretto stato di conservazione e manutenzione, accertamento regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati”.
Il documento agli atti, che vi invitiamo a visionare, riporta anche le modalità e la frequenza delle verifiche “per macchine operanti con solventi infiammabili o tali da poter dar luogo a miscele esplosive”. 
 
La relazione si occupa anche delle verifiche delle attrezzature del gruppo GVR:
- periodicità: per il gruppo GVR le periodicità sono “regolamentate secondo lo schema riportato nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329”.
- la prima delle verifiche periodiche “andrà eseguita entro la periodicità di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro (dichiarazione di messa in servizio di cui art. 6 D.M. 329/04)”.
Queste le modalità della verifica:
- “individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme);
- verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL all’atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) o nel caso di insieme, considerato come unità indivisibile la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme;
- constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’articolo 6 D.M. 329/04;
- controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante”.
 
Alcune indicazioni riguardo alle verifiche periodiche successive:
- verifica di funzionamento: consiste nei seguenti “esami e controlli: a) esame documentale (quella rilasciata in sede di prima verifica periodica); b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione; c) controllo dei parametri operativi. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione;
- verifica di integrità decennale: consiste nell’accertamento “dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro”;
- verifica di integrità per le tubazioni: la verifica di integrità per le tubazioni “non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l’esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità”. 
 
La relazione si conclude con alcuni cenni testuali alla normativa vigente. In particolare viene richiamato:
- l’art. 4 (Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio) del DM 329/2004;
- il comma 8 dell’Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) del D. Lgs. 81/2008.
 
 
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche”, intervento a cura dell’Ing. Maria Nice Tini (Direttore Dipartimento INAIL – ex Ispesl Terni) al convegno “Verifiche periodiche attrezzature – aspetti applicativi del DM 11 aprile 2011” (formato PDF, 282 kB).
 
 
- Conferenza Stato-Regioni, Parere sullo schema di decreto che modifica il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, concernente "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lvo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". Parere ai sensi dell'articolo 71, comma 13, del d.lvo 9 aprile 2008, n. 81

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