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"Il regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

08/09/2011 - Abbiamo assistito in questi anni a grandi cambiamenti in relazione alla normativa europea relativa alle sostanze chimiche: i nostri articoli parlano spesso  sia di Regolamento REACH - concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - che di Regolamento CLP. Regolamento, quest’ultimo, che ha introdotto diverse novità sul fronte della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele con l’applicazione del sistema GHS (sistema globale armonizzato della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche).
Ed è notevolmente aumentata in questi l’attenzione del legislatore e degli attori della prevenzione verso i rischi delle cosiddette sostanze pericolose sia negli ambienti di lavoro, che nei normali ambienti di vita.
 
Tuttavia ci sono regolamenti che in Italia hanno avuto una vitalità e un importanza notevole e che raramente occupano le prime pagine dei giornali.
Stiamo parlando in particolare del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici (Regio Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927) che – come recentemente ricordato anche dal Sole 24 ore -  può considerarsi a buon diritto la madre di tutte le normative afferenti alle sostanze pericolose.
Infatti questo regolamento – Regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici e contenuto appunto nel R.D. 9-1-1927 n.147 - ha ispirato nel tempo le normative di settore e aiutato a canalizzare l’attenzione sulla disciplina relativa alla prevenzione nell’uso di sostanze pericolose.
Un Regolamento che costituisce ancora oggi, pur con alcune modifiche, un importante strumento per autorizzare  l'utilizzo, la custodia e il trasporto dei gas tossici e per conseguire la patente di abilitazione all'impiego di questi gas.
 
Rimandando il lettore agli articoli di PuntoSicuro su novità relative al tema delle sostante pericolose (valori di esposizione, normativa sui rischi di incidenti rilevanti, classificazione ed etichettatura, normativa ADR,   Decreto legislativo 81/2008, Regolamenti REACH e CLP, linee guida sui gas, …), ci soffermiamo su alcuni punti significativi del Regolamento del 1927 con particolare attenzione alle precauzioni d’uso e impiego dei gas tossici.
Riportiamo la definizione di gas tossico contenuta nel Regolamento.
È considerato “ gas tossico”:
a) “qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.
 
Senza fermarci sugli articoli relativa all'autorizzazione a utilizzare, custodire, conservare, trasportare gas tossici e alla patente di abilitazione, vediamo alcune indicazioni relative all’uso dei gas tossici nei luoghi abitati o a bordo di navi (“ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo”).
L'utilizzazione del gas tossico “non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza:
- se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli sovrastanti, nonché gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta necessaria l'evacuazione, non sono stati formalmente diffidati a norma dell'art. 40. (art. relativo alla domanda per l’utilizzo dei gas, ndr);
- se nei locali nei quali viene eseguita l'operazione non siasi (si sia, ndr) provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, nei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino; nonché lo sbocco interno delle canne di aereazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condutture elettriche, e simili;
- se non siasi provveduto alla estinzione del fuoco nei focolai e se i rubinetti delle prese di acqua o di gas non sono stati chiusi;
- se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi esistenti;
- se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dall'autorità competente, uno o più cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta: ‘È proibito l'ingresso - pericolo di morte’, accompagnata da simboli che rappresentano il pericolo di morte. Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili”.
 
Inoltre, art. 46,  è fatto obbligo al titolare della licenza (art. 42) e al direttore tecnico (artt. 40 e 41), sotto la loro “personale e diretta responsabilità:
- “di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;
- di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l' evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
- di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;
- di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui”.
Inoltre è fatto obbligo di “curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico: 
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario”.
In particolare spetta al direttore tecnico:
- “di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza;
- di tenere nota, nel ‘foglio delle operazioni’, delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera precedente”.
 
Infine riportiamo alcune condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi.
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici “devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli artt. 12 e 14. Inoltre, è fatto obbligo:
- agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art. 2, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;
- agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art. 62 di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni.  Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine;
- a tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai”.
 
 

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