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" Aeroporti, pubblicato il decreto sulle misure minime antincendio"

fonte Redazione Insic / Rischio incendio

11/10/2011 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2011 il Decreto 23 settembre 2011 “Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici”.
Il decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola. Il decreto non si applica invece agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.
Per gli aeroporti di aviazione generale è previsto, in luogo del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto a intervenire nel periodo di apertura.
Per la aviosuperfici è previsto un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006.
Ferme restando le competenze degli Uffici ispettivi previste dalla Legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal decreto è attuato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato ENAC.
Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici, il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da non meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata. Le dotazioni antincendio, ove non diversamente previsto, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella allegata al decreto. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.
Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici dovranno adeguare il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale e entro dodici mesi per le aviosuperfici.
Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio comunicherà al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio la rispondenza del presidio stesso.

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