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"I quesiti sul decreto 81: sugli appalti non edili"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
09/11/2011 -
Quesito
Leggendo la risposta al quesito sulla
verifica da parte del committente della idoneità tecnico professionale delle
imprese affidatarie pubblicata sul quotidiano del 26/10/2011 mi sono posto la seguente domanda:
nel caso che un committente che non sia un datore di lavoro appalti dei lavori
che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di
cui all’all. X, eseguiti da un’unica impresa/lavoratore autonomo, quali sono
gli obblighi a carico del committente riguardo alla verifica dell' idoneità
tecnico-professionale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed al
controllo della stessa? Sembrerebbe che l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 si
applichi solo nel caso dei committenti che siano anche datori di lavoro e che
l'art. 90 comma 9 lettera a) si applichi solo ai lavori edili nei cantieri.
Potrei avere dei chiarimenti su questo punto?
Risposta
E’ giusta l’osservazione fatta dal
lettore riguardante gli obblighi di verifica e di controllo di un committente
nei confronti di un appaltatore nel caso in cui lo stesso committente
non sia anche datore di lavoro e nel caso in cui contestualmente i lavori
appaltati non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’allegato X del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il
Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. chiama in causa, infatti, il committente in due
casi distinti, uno allorquando commette dei lavori per l’esecuzione dei quali è
necessario organizzare un cantiere temporaneo o mobile e l’altro allorquando,
in qualità di datore di lavoro, appalta dei lavori, dei servizi o delle
forniture da effettuare nell’ambito della sua azienda o di una sua singola
unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. Nel primo caso, quello
in cui il committente appalti dei lavori di natura edile o di genio civile, lo
stesso, ovunque essi siano da eseguire sia all’interno che al di fuori della
propria azienda, è tenuto comunque ad applicare le disposizioni di legge
contenute nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relative ai cantieri
temporanei o mobili e ad assicurarsi preventivamente che la ditta appaltatrice
sia dotata della idoneità tecnico professionale necessaria per svolgere i
lavori o i servizi oggetto del contratto di appalto, acquisendo a tal fine da
parte della ditta stessa la documentazione specificatamente indicata
nell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Nel caso invece che i lavori appaltati
non siano da svolgere in un cantiere temporaneo o mobile non si applicano le
disposizioni di cui al Titolo IV ma, per poter individuare il campo preciso di
applicazione del D. Lgs. n. 81, è necessario effettuare un’altra verifica e
cioè se si ha a che fare con un appalto
interno o esterno e più precisamente se i lavori o i servizi appaltati
siano da eseguire all’interno dell’azienda del committente, che in tal caso
riveste anche la figura di datore di lavoro, o in luoghi comunque estranei al
committente stesso.
L’appaltatore normalmente, per natura
stessa dell’appalto, opera in piena autonomia, a proprio rischio e con una sua
esclusiva responsabilità per quanto riguarda il proprio operato a meno che non
si verifichi da parte del committente un’azione di ingerenza e di interferenza
nella sua organizzazione nel qual caso si può ipotizzare una responsabilità
solidale fra i due soggetti. Le cose cambiano, invece, nel caso di un
appalto interno allorquando il committente datore di lavoro dovrà ottemperare
agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., obblighi che
il legislatore, così come indicato nel comma 1 dello stesso articolo, ha imposto ad un datore di lavoro
“
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo
” e
consistenti
nell’obbligo di
verifica da parte del committente della idoneità tecnico professionale
dell’impresa appaltatrice oltre che di informazione, di cooperazione, di
coordinamento, di elaborazione del DUVRI,
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ecc.).
E’ chiaro quindi che, per quanto sopra
detto, viene spontanea la domanda che è poi l’oggetto del quesito formulato dal
lettore: che succede se l’appalto è da svolgere al di fuori di un cantiere
temporaneo o mobile e se contestualmente il committente che ha appaltato
l’esecuzione dei lavori o dei servizi non è un datore di lavoro non avendo
l’obbligo in tal caso né di applicare le disposizioni di cui al Titolo IV del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relative ai cantieri
temporanei o mobili, né di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.?
Nei
casi sopraindicati trovano comunque e sempre applicazione sia le disposizioni
di cui al codice civile e penale vigenti che quelle generali in materia di
appalti. Per quanto riguarda il campo della sicurezza sul lavoro che in
particolare ci riguarda, è chiaro che se un committente,
pur non essendo datore di lavoro, affida in appalto dei lavori da eseguire in
luoghi di sua proprietà e sui quali ha potere di intervento, ha tutto
l’interesse a controllare la idoneità tecnica professionale della ditta
appaltatrice potendo essere chiamato a rispondere del in solidarietà del suo
comportamento ed ha tutto l’interesse a verificare che i luoghi nei quali è
chiamato ad operare la ditta appaltatrice siano privi di pericoli che possano
compromettere la salute e la sicurezza del suo personale. Se si dovesse,
infatti, verificare un evento in danno di persone o cose che risulti legato ad
una assenza di misure di sicurezza, il
committente può essere chiamato a rispondere sia penalmente che civilmente per
una colpa dovuta a negligenza, imprudenza, mancanza di custodia, carenza di
vigilanza, ecc. e comunque per non avere adottate, ex art. 40 c. p., tutte le
misure necessarie per evitare che l’evento stesso si verificasse.
Il caso esposto è analogo a quello
molto diffuso di un condominio che non occupi dei lavoratori alle proprie
dirette dipendenze e che appalti dei lavori o dei servizi da svolgere
nell’ambito del condominio
stesso quali ad esempio il servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione
degli impianti, di giardinaggio, ecc,
caso che è stato già oggetto di diversi quesiti ai quali lo scrivente ha dato
risposta e per il quale ha avuto modo di esprimersi anche il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune FAQ pubblicate sul proprio sito web.
In tal caso committente è l’amministratore condominiale e lo stesso può
assumere o meno contestualmente anche la veste di datore di lavoro. Se è anche
datore di lavoro lo stesso è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti
nel D. Lgs. n. 81/2008 nei confronti del proprio personale dipendente
(individuazione e valutazione dei rischi, elaborazione del DVR o
autocertificazione dei rischi, ecc.) ed in particolare di quelli di cui
all’art. 26 nei confronti della ditta appaltatrice fra i quali la redazione del
DUVRI nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e
dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza adottate per
eliminarli o ridurli al minimo. Se l’ amministratore
condominiale non riveste invece anche la figura di datore di lavoro lo
stesso dovrà ugualmente assicurarsi che il personale dell’impresa appaltatrice,
che per poter svolgere i lavori o i servizi appaltati dovrà frequentare i
luoghi e la struttura condominiale, non corra eventuali rischi dovuti a
pericoli presenti nei luoghi stessi e che il condominio avrebbe dovuto aver
cura di eliminare.
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