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"Impianti fotovoltaici ed eolici, le linee guida dell'AVLP"

fonte Redazione Banca Dati Appalti / Normativa

09/11/2011 - L’Autorità di Vigilanza per i Lavori pubblici ha diffuso le Linee guida per l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici.
Il documento è frutto di una procedura di consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate aperta dall’Authority con l’obiettivo di fornire linee guida operative circa i bandi di gara, alla luce del Codice Appalti.

Gli argomenti trattati
Fra le questioni analizzate, il ruolo degli enti locali nel mercato liberalizzato delle FER, la realizzazione di impianti su superfici appartenenti al demanio pubblico e per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli enti coinvolti.
Nelle Linee guida viene inizialmente fornita una ricostruzione del panorama normativo di riferimento per la realizzazione delle infrastrutture energetiche in questione ovvero il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che da attuazione alla direttiva 2001/77/CE, ed il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE. Inoltre, vengono citate le Linee guida MSE (D.M. 10 settembre 2010, par. 1.1) che inquadra l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disciplina generale della produzione di energia elettrica, come attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Alcuni passi significativi
Nelle Linee guida è inoltre previsto un riferimento all’utilizzo del partenariato pubblico privato come definito dall’’art. 3, comma 15-ter del Codice, alternativo alla fattispecie dell’appalto. Da sottolineare il paragrafo 4.2.1 “La concessione di lavori pubblici” che regola la forma contrattuale di PPP più diffusa, ossia il contratto di concessione di costruzione e gestione, in base al quale possibile affidare a un soggetto privato (concessionario) il diritto di costruire e gestire un impianto di produzione di energia, e di percepire, così, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta per un periodo di tempo predeterminato.

La locazione finanziaria
Inoltre l’Autorità si sofferma sul fenomeno della Locazione finanziaria nel par.4.2.2 frequentemente utilizzata dalle stazioni appaltanti: si tratta di un’ipotesi di leasing traslativo, nel quale la causa tipica del negozio è il finanziamento a scopo di trasferimento finale del bene ed il pagamento dei canoni copre una parte del prezzo di acquisto.
Infine, l’ultimo paragrafo è dedicato alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici (par. 4.3), una fattispecie contrattuale utile alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici contemplata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con cui sono state introdotte misure volte a favorire il risparmio energetico da parte delle pubbliche amministrazioni.

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Roma, 29-30 novembre 2011 

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