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"Scade il permesso di costruire se i lavori non iniziano"

fonte edilportale.com / Edilizia

09/01/2012 - Il mancato inizio dei lavori entro i termini prestabiliti fa decadere il permesso di costruire. Lo ha affermato il Tar Puglia con la sentenza 1582/2011.
Secondo il Tribunale amministrativo, il soggetto a cui è stato rilasciato il titolo abilitativo non deve essere avvisato dell’avvio del procedimento di decadenza.
Trattandosi di un atto decadenziale, che prevede cioè una scadenza, il permesso di costruire scade automaticamente.
 
Prima di dichiarare la decadenza del titolo edilizio, l’Amministrazione competente non ha quindi l’obbligo di inviare comunicazioni all’interessato, che conoscendo i termini a disposizione per iniziare i lavori, può immaginare le conseguenze del ritardo.
 
Il provvedimento con cui l’Amministrazione comunica la scadenza del titolo abilitativo ha infatti natura vincolata e presenta carattere ricognitivo di un effetto decadenziale che si verifica in modo automatico.
 
Allo stesso tempo, le opere eventualmente presenti nell’area in cui si dovrebbe realizzare l’edificio autorizzato, per potersi qualificare come inizio dei lavori devono essere finalizzate alla costruzione del manufatto. La valutazione deve basarsi sull’idoneità a dimostrare la volontà del concessionario di dare corso all’opera.
 
Il caso concreto esaminato dal Tar Puglia riguarda il ricorso presentato da una società che era stata autorizzata dal Comune alla realizzazione di un edificio industriale, con l’obbligo di iniziare i lavori entro un anno.
 
Decorsi i termini senza rilevare traccia di lavori edili, il settore pianificazione del territorio aveva comunicato la scadenza del titolo abilitativo. Provvedimento confermato anche dallo Sportello unico per le attività produttive.
 
Il ricorso è stato respinto principalmente per due motivazioni. Da una parte, data la natura e i contenuti del titolo abilitativo, il settore pianificazione non era obbligato a comunicare all’interessato l’avvio del provvedimento di decadenza. In secondo luogo, dai rilievi effettuati, la costruzione presente sul suolo dove doveva essere realizzato l’impianto, non poteva essere classificata come inizio dei lavori.

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