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"DURC, nuovi chiarimenti sulla presentazione"

fonte Redazione Banca Dati Appalti / Normativa

14/02/2012 - Dal 13 febbraio la richiesta di DURC per appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni può essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Lo ricorda una nota della Direzione Centrale Rischi Inail del 26 gennaio scorso che, a seguito della Legge di stabilità 2012 ( L. n. 183/2011), si era già espressa in materia di DURC ricordandone la non autocertificabilità con nota del 16 gennaio scorso.

La nuova nota del 26 gennaio affronta un’altra questione, ovvero la possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. Il riferimento è ai casi di presentazione del DURC da parte dei privati, previsti all'articolo 90 del Testo Unico di Sicurezza. Il DURC va in questo caso trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". L’Amministrazione potrà verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.

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