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"Durc negativo: Circolare Ministero "

fonte lavoripubblici.it / Normativa

20/02/2012 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 3/2012 del 16 febbraio scorso, in riferimento all'articolo 4, commi 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 ha dato alcune indicazioni operative in merito alla corretta applicazione della citata norma.
Premesso che il suddetto articolo 4 sancisce che: "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile", il Ministero ha la circolare precedentemente indicata che, dopo le necessarie premesse, tratta i seguenti argomenti:
  • Operatività dell'istituto
  • Comunicazione preventiva
  • Intervento sostitutivo in caso di subappalto
  • Intervento sostitutivo e verifiche di irregolarità fiscale


L'intervento sostitutivo può essere effettuato soltanto successivamente alle ritenute indicate al comma 3 dell'articolo 4 secondo il quale: "in ogni caso sull`importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".
L'intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di "colmare" le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Comunicazione preventiva
Nella circolare viene precisato che le stazioni appaltanti prima di procedere ai versamenti nei confronti degli Istituti ed delle casse edili comunichino agli stessi Istituti sia l'intenzione di sostituirsi nei pagamenti che l'importo degli stessi. La comunicazione consentirà di "rimodulare" i crediti in questione laddove un’altra stazione appaltante sia intervenuta "ripianando" anche soltanto in parte, le posizioni dell’appaltatore nei confronti di INP, INAIL e Casse edili.

Intervento sostitutivo in caso di subappalto
Con l'articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 è stato previsto un intervento sostitutivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte dei subappaltatori.
L'intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l'intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.

Intervento sostitutivo e verifiche di irregolarità fiscale

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