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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei dirigenti"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

22/02/2012 -
Quesito
Con riferimento alla nuova formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario anche per quanto riguarda la formazione dei dirigenti fare la comunicazione agli Organismi Paritetici come per i lavoratori? La formazione dei dirigenti, inoltre, può essere svolta in azienda o deve essere fatta dagli stessi soggetti indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP?

Risposta
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dirigenti d’azienda è regolamentata dal recente Accordo raggiunto tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011 (repertorio atti n. 221), Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, essendo i dirigenti stessi, così come emerge dalla lettura della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, dei lavoratori subordinati al datore di lavoro alle direttive del quale sono tenuti ad attenersi.
 
Sulla formazione dei dirigenti già si era espresso il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale con l’articolo 37, contenente disposizioni sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, aveva stabilito con il comma 7 che:
 
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    c) valutazione dei rischi;
    d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”,
 
e con il comma 7-bis, introdotto dal citato D. Lgs. n. 106/2009, che:
 
   “7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”,
 
con i quali sono stati fissati quindi i contenuti della formazione ed è stato precisato che la stessa, diversamente da quanto era stato inizialmente indicato nella versione originaria del D. Lgs, n. 81/2008 in base alla quale la formazione dei dirigenti e dei preposti dovesse essere svolta in azienda, potesse essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
 
Ora con il punto 6 dell’ultimo Accordo Stato  Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21/12/2011 la formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 ed in relazione agli obblighi previsti nell’articolo 18 dello stesso D. Lgs., è stata strutturata specificatamente in quattro moduli e precisamente nel modulo 1 giuridico – normativo, nel modulo 2 sulla gestione ed organizzazione della sicurezza, nel modulo 3 sulla individuazione e valutazione dei rischi e nel modulo 4 sulla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori con una durata minima di 16 ore e con i contenuti specificatamente indicati nello stesso Accordo. Secondo quanto indicato nello stesso punto 6, inoltre, la formazione dei dirigenti, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti si devono sottoporre ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, con la finalità di verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo frequentato.
 
In merito alla individuazione dei soggetti formatori ed ai requisiti dei docenti, premesso che per la formazione dei dirigenti non vengono individuati quali soggetti formatori quelli già indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP e riportati nel relativo Accordo avente pari data (repert. n. 223), si fa presente, in risposta al quesito formulato, che nel punto 1 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, che secondo quanto esplicitamente indicato nella premessa dello stesso Accordo è valido anche per la formazione dei dirigenti, è precisato che, in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, i corsi possono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, da docenti interni o esterni all'azienda che siano in grado di dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale esperienza professionale, secondo quanto indicato nello stesso Punto 1 dell’Accordo, può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
 
Per quanto riguarda poi la richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici, nella premessa dell’Accordo per la formazione dei lavoratori vengono fornite alcune indicazioni che si deve intendere valide quindi, in risposta al quesito formulato, anche per la formazione dei dirigenti e dei preposti, secondo le quali, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro può procedere alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, secondo quanto si legge nella premessa all’Accordo, occorre che il datore di lavoro tenga conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove, invece, tale richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.  
 
La formazione dei dirigenti, inoltre, che può essere svolta anche in azienda ed anche in modalità e-Learning, così come definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni ed ove vengano rispettati i criteri indicati nello stesso Allegato, costituisce credito formativo permanente. Al termine dello svolgimento del corso, previo superamento della prova di verifica, ai dirigenti vengono rilasciati direttamente dall’organizzatore del corso degli attestati subordinati alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste per i dirigenti stessi.
 
Per quanto riguarda poi l’aggiornamento dei dirigenti nell’Accordo è previsto un loro aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in merito, infine, al riconoscimento della formazione pregressa nel punto 11 dell’Accordo è previsto che, fermo restando l'obbligo del citato aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo medesimo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

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