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"Delega di funzioni: il significato di autonomia di spesa"

fonte puntosicuro.it / Normativa

23/02/2012 -
L'autonomia nella gestione delle risorse finanziarie è caratteristica peculiare comune alle due figure principali della normativa in tema di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, ovvero il datore di lavoro ed il dirigente prevenzionistico “delegato” (rispettivamente definiti dagli art. 2 lett. b) e d) e 16 del D.Lgs. 81/2008).

Il legislatore del 2008 ha, pertanto, elevato la titolarità della potestà di spesa – giova ricordarlo, per l'organizzazione del lavoro sotto il profilo della sicurezza - a requisito essenziale e qualificante, in assenza del quale non può costituirsi una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv c.p., né a titolo originario (per quanto attiene il datore di lavoro), né, tanto meno, derivato (per quanto riguarda il dirigente prevenzionistico delegato).
Il principio cardine di “effettività” (che, come noto, informa l’intera materia della sicurezza sul lavoro) impedisce, infatti, che una investitura meramente formale - non seguìta da effettivi poteri di gestione  - sia idonea a costituire e/o a traslare la responsabilità penale nei confronti di un individuo determinato.
V'è da rilevare sin d’ora, che la misura dell’autonomia economica differisce sensibilmente, a seconda che si tratti della disponibilità finanziaria in capo datore di lavoro, ovvero al dirigente delegato.
Quanto alla prima, si è spesso parlato della necessità di poteri "illimitati". 
A prescindere dal rilievo che, nell'ambito di realtà societarie di grandi dimensioni, la ricerca della titolarità di poteri economici illimitati rischi di restare un esercizio privo di risultato (essendo questa necessariamente frenata dai meccanismi tipici di organizzazione dell’impresa e, da ultimo, anche dall’esistenza dei modelli di organizzazione e gestione ex Dlgs 231/01), occorre osservare che la stessa definizione fornita dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 riconduce l'esercizio del potere datoriale prevenzionistico, non alla responsabilità dell'impresa, bensì all'organizzazione del lavoro.
D'altro canto, come confermato anche dalla dottrina in materia, occuparsi di tutela delle condizioni di lavoro non comporta necessariamente la titolarità di poteri e la disponibilità di risorse economiche illimitate.

Sul tema della portata dei poteri economici del dirigente delegato ex art .16 D.Lgs. 81/2008, l'analisi del contenuto della norma a questi dedicata, affiancata alle pronunce della Suprema Corte, permette di sviluppare alcune considerazioni.

L'art. 16 del Dlgs 81/08 richiede, a pena di inefficacia della delega di funzioni, che l'atto attribuisca al delegato " l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate".
Dalla formulazione letterale della norma (“ …necessaria allo svolgimento…”) discende che l'ampiezza dell'autonomia di spendita sia conformata (e dev'esserlo) all'entità delle funzioni delegate; ciò, sia in termini qualitativi (delega che riguardi tutti, o solo alcuni, temi della sicurezza sul lavoro, piuttosto che tutte, o solo alcune, categorie di lavoratori), sia in termini quantitativi (tipologia dell'attività dell'azienda e dei rischi, dimensioni, personale impiegato, etc.).

Quanto sopra è confermato anche dalla giurisprudenza: " La delega di funzioni spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi, richiede un'inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonchè autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate" (Cass. pen. sez. IV, n. 7691/2010).

Quanto alla modalità di attribuzione di siffatta autonomia di spesa, la più recente giurisprudenza, prediligendo il principio di effettività, ammette un sistema di controllo (che mai si può trasformare in ingerenza) sulle uscite del delegato, al fine informativo.
È stato, ad esempio, affermato che l'esistenza di una procedura interna che preveda la necessità per il delegato di informare l'ufficio acquisti, purchè non inficiante l'effettiva autonomia del relativo potere, non possa essere ritenuta una condizione di inefficacia della delega di funzioni (sent. n. 7736/08 sez. IV).

Ancora, l'onere di un "preavviso" al Consiglio di Amministrazione (sempre al fine informativo e non autorizzativo), è ammesso dalla giurisprudenza, non comportando una vera e propria limitazione, ma piuttosto una procedura di gestione interna (sent. n. 27433/08 sez. IV).
 
Sembra invece aderire ad una interpretazione maggiormente restrittiva la nota sentenza “ThyssenKrupp” della Corte di Assise di Torino.
Nell’affrontare il tema della efficacia della delega di funzioni conferita da parte dell’amministratore delegato nei confronti di un dirigente, i Giudici hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema del limite dei poteri economici del delegato.
Nel ritenere privo di efficacia liberatoria nei confronti del delegante l’atto che prevedeva un dovere di informarlo “ per gli opportuni provvedimenti” in caso di insufficienza del budget assegnato, la sentenza ha stabilito che la delega conferita risultasse: “ priva delle disponibilità economica autonoma … indispensabile perchè sia sufficiente a liberare” il datore di lavoro.
 
Gli approdi giurisprudenziali sopra richiamati e le conseguenze osservazioni permettono di constatare l’incertezza tutt’ora sussistente in tema di requisiti di efficacia della delega di funzioni, confermando la delicatezza (considerate le ricadute pratiche del relativo giudizio) del tema, consigliando particolare attenzione nella predisposizione, anche formale, della delega di funzioni e suggerendo, infine, la costruzione di un “organigramma della sicurezza” quanto più possibile scevro dall’uso di formule equivoche e da incertezze  applicative.


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