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"Uscita d'emergenza inadeguata: condannato il datore di lavoro"

fonte Redazione Antincendio / Rischio incendio

24/02/2012 - La Corte di Cassazione penale, con sentenza n.2691/2012 del 23 gennaio scorso, ha confermato la responsabilità colposa del datore di lavoro di una società corporativa, per la morte di una dipendente durante un incendio doloso scoppiato nei bagni della società.
Al rappresentante legale della società erano stati contestati alcuni reati in materia antinfortunistica, con riguardo agli aspetti legati alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze: in particolare è stato accusato di non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il piano di emergenza (ai sensi dall'art. 4 co. 7, e art. 89 del D.Lgs. n. 626/94) che non risultava aggiornato alla planimetria della zona degli spogliatoi donne, dove la dipendente era morta.
Inoltre, non risultavano sgombre le vie di circolazione e le uscite di emergenza: ne era presente solo una presso lo spogliatoio, riconosciuta inidonea per dimensionamento e ubicazione ad assicurare l'evacuazione del personale in caso di affollamento.
La segnaletica, inoltre, non era visibile e non era adeguata ad assicurare la visibilità e il reflusso essendo ostruita dagli arredi: quanto ai percorsi d’esodo, essi non erano stati adeguatamente segnalati.
La Corte, che ha respinto il ricorso del rappresentante della società, riconoscendo alcune censure come infondate,ha anche ricordato che “non è causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione”.

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