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"Deposito incontrollato di rifiuti, ne risponde anche l’impresa"

fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul Lavoro / Normativa

27/02/2012 - In una sentenza del 13 gennaio scorso n. 905, la Corte di Cassazione conferma l’attribuibilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti non solo titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ma anche per qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082, cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto.
Nel caso di specie si trattava di commercio di rottami in ferro raccolti presso terzi.
La Corte di Cassazione afferma che il reato di deposito incontrollato di rifiuti è configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al D.Lgs. n. 22/1997, art. 51, comma 1 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082, cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto, richiamando la sentenza n. 9544 del 2 marzo 2004, e la sentenza n. 22035, 10 giugno 2010.

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