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"Decreto Ambiente e novità SISTRI per Pmi"

fonte pmi.it / Normativa

27/02/2012 -

Approvato dal Senato il decreto Ambiente contenente – tra le misure di recepimento delle direttive UE in materia di rifiuti – anche novità sul SISTRI (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) per le Pmi agricole e non: si va dalle nuove norme sul bando ai sacchetti di plastica, all’aggiornamento della legge sull’eco-tassa per lo smaltimento in discarica dei rifiuti.

Ricordiamo che si tratta della conversione in legge del decreto legge 25 gennaio  2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, che ora passa all’esame della Camera

SISTRI

La Commissione permanente del Senato ha approvato l’ emendamento 1.0.1500 (testo 2) che introduce diverse misure in tema di rifiuti da attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali anche in riferimento all’ applicazione del SISTRI e di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese agricole.

L’emendamento prevede l’estensione anche per le imprese che conferiscono fino a 300 chilogrammi di rifiuti pericolosi ad un circuito organizzato di raccolta dell’esonero di iscrizione al SISTRI, ovvero la soppressione del relativo termine di scadenza.

Niente iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per le imprese agricole che trasportano rifiuti da esse stesse prodotti, pericolosi e non, nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta. Questo tipo di attività non si può infatti considerare svolta a titolo professionale.

Il decreto Ambiente è stato accolto favorevolmente dalle imprese agricole. Un’importante «risposta all’agricoltura italiana» l’ha definita la senatrice Leana Pignedoli, capogruppo PD in commissione agricoltura, perché «sono stati accolti emendamenti che hanno contribuito ad un importante pacchetto agricolo all’interno del provvedimento e proposte del gruppo PD sulla semplificazione della gestione dei rifiuti agricoli che poniamo da tempo. Finalmente superiamo così un sistema, quello del SISTRI, eccessivamente burocratico e sproporzionato alla dimensione dei rifiuti agricoli prodotti».

Nel decreto è stato infatti introdotto «un intero blocco di norme volte a sanare talune difficoltà che le norme ambientali ponevano in agricoltura», ha spiegato il senatore Pd Francesco Ferrante, «le abbiamo semplificate: penso a quelle che riguardano il SISTRI per gli agricoltori; penso all’utilizzo del biogas, alla possibilità per i piccoli allevatori di smaltire, per esempio, il siero del latte nella stessa azienda dove viene prodotto, senza che questo venga considerato rifiuto. Il tutto all’interno di un’ottica che però salvaguarda la salute dei cittadini e la difesa dell’ambiente. Si tratta di un passaggio molto importante perché permette, grazie alle semplificazioni fatte con attenzione e lungimiranza, di progredire nel campo dell’agricoltura».

Sacchetti biodegradabili

Secondo il vicepresidente di Legambiente Stefano Ciafani, il decreto Ambiente rappresenta anche «una svolta per la lotta ai sacchetti di plastica e contro lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Con la definizione nei dettagli delle caratteristiche di biodegradabilità, il bando dei sacchetti di plastica potrà essere davvero efficace ma questo decreto rappresenta una vera svolta per l’Italia anche in materia di rifiuti perché finalmente disincentiva il conferimento in discarica incoraggiando politiche di prevenzione e riciclaggio».

È stato infatti «definito nei dettagli il concetto di biodegradabilità e stabilito che si potranno produrre e commercializzare solo sacchetti compostabili che rispettano la norma EN 13432, con pesanti sanzioni per chi non rispetterà il bando.

Una norma che va a sostegno del settore della chimica verde. Un’industria, quella chimica, che insieme a quella automobilistica, ricorda Ferrante, «è stata il simbolo del boom degli anni Sessanta», mentre oggi «la chimica in Italia è residuale ed è oggetto di riconversioni che significano molto spesso riduzione grave del numero dei lavoratori, ed è sempre più marginale. Per dare una nuova speranza e un nuovo futuro alla chimica è necessario percorrere la strada della chimica verde».

E questa norma dà una risposta concreta anche a quei produttori che speravano «di potere continuare a produrre sacchetti in plastica tradizionale e quindi, adesso, si trovano in difficoltà di fronte a questa rivoluzione. Ora, siccome soprattutto in un momento di crisi come questo noi non vogliamo avere la responsabilità di perdere neanche un solo posto di lavoro, nel lavoro della Commissione abbiamo trovato un punto di compromesso significativamente avanzato. Pertanto, a quelle piccole e medie imprese che ancora non si sono riconvertite e di cui auspichiamo presto la riconversione ecologica, permettiamo di continuare a produrre dei manufatti che, senza andare a minacciare i capisaldi della norma, cioè il sostegno alla chimica verde e la riduzione dell’uso degli shopper possano continuare a produrre sacchetti in plastica di un certo tipo senza mandare in fallimento le loro piccole imprese».

Eco-tassa

Per quanto riguarda l’ eco-tassa per lo smaltimento dei rifiuti in discarica è stato infine abolito il tetto massimo di 25 euro per tonnellata, l’obiettivo è di utilizzare il 50% dei proventi dell’eco-tassa per le politiche di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti da diffondere sul territorio.


SISTRI e iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese agricole, il testo dell’emendamento 1.0.1500 (testo 2) al Decreto Ambiente:

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Legislatura 16º - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 326 del 21/02/2012

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale 1.0.1500 (testo 2)

IL RELATORE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
(Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
"ff-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di
sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della
normativa vigente in materia";
b) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite
le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione
agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual
caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1";
c) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.
1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.
1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione
ivi indicato;";
d) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: "o per la" sino alla fine della lettera, sono
sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde
pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di
energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportare le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";
b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle
seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";
c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle
seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i
circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di
conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".
3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro
proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o
in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di
valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino
l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
4. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione
regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono
essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la
produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche
di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la
salute umana».

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