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"Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
29/02/2012 -
La
Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo
che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa
abilitazione. L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi
e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.
L’Accordo
fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
che ancora mancano per la sua completa attuazione (si veda il riepilogo delle
attività in corso di elaborazione dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e l’intervista di
PuntoSicuro al Dott. Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro in merito ai decreti attuativi attesi).
Il
recente accordo arriva a completamento del precedente del 21 dicembre 2011 sulla formazione di
base dei lavoratori, che non disciplina la formazione “prevista dai titoli
successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad
attrezzature particolari”. Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo
73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in
merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
L’Accordo
dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto indicato
al punto 13 dell'Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di
pubblicazione.
Ma
è però previsto un ulteriore tempo limite di 24 mesi entro il quale i
lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati
dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi.
L’accordo
riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi
requisiti (si veda il punto 9 formazione pregressa), prevedendo in caso di
formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.
Le attrezzature di lavoro individuate
Il percorso formativo
Le attrezzature di lavoro individuate
In
merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori l’Accordo prevede questo elenco:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo.
I
soggetti formatori
Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati
dall’ accordo sulla formazione
dei lavoratori in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo
nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che solo alcuni
soggetti formatori possono erogare la formazione:
oltre
a quelli istituzionali (Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni e le Province,
ecc) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le
associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune
limitazioni previste dal punto 1 dell’accordo.
Sono
inoltre abilitati gli
enti di formazione
accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni
nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il percorso formativo
Il
percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche
intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di
attrezzature.
Per
alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in
modalità
e-learning: modulo
giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della
tipologia di attrezzature).
Attrezzatura |
modulo teorico
(ore) |
modulo pratico
(ore) |
|
|
|
Piattaforma
di Lavoro mobili elevabili (PLE) |
4 |
4
(PLE con stabilizzatori)
4
(PLE senza stabilizzatori)
6
(PLE con e senza stabilizzatori) |
Gru
caricatrici idrauliche |
4 |
8 |
Gru
a Torre |
8 |
4
(gru a rotazione in basso)
4
(gru a rotazione in alto)
6
(gru a rotazione in basse e in alto) |
Carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo |
8 |
4
(carrelli industriali semoventi)
4
(carrelli semoventi a braccio telescopico)
4
(carrelli elevatori telescopici rotativi)
8
(carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico,
telescopici rotativi) |
Conduzione
gru mobili
(corso
base) |
7 |
7 |
Conduzione
gru mobili
(modulo
aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) |
4 |
4 |
Trattori
agricoli o forestali |
3 |
5
per trattori a ruote
5
per trattori a cingoli |
Escavatori,
pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli |
4 |
6
per escavatori idraulici
6
per escavatori a fune
6
per caricatori frontali
6
per terne
6
per autoribaltabili a cingoli
12
per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne |
Pompe
per calcestruzzo |
7 |
7 |
La
durata della validità dell’abilitazione e l’aggiornamento della formazione
L’Accordo
prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione
dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata
minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli
pratici.
Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano - Accordo del 22
febbraio 2012 concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni.
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