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"Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

29/02/2012 -
La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.
 
L’Accordo fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ancora mancano per la sua completa attuazione (si veda il riepilogo delle attività in corso di elaborazione dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e l’intervista di PuntoSicuro al Dott. Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro in merito ai decreti attuativi attesi).
 
Il recente accordo arriva a completamento del precedente del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina la formazione “prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”. Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
 
L’Accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto indicato al punto 13 dell'Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Ma è però previsto un ulteriore tempo limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi.
 
L’accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti (si veda il punto 9 formazione pregressa), prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.

Le attrezzature di lavoro individuate
In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l’Accordo prevede questo elenco:
  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  2. Gru a torre
  3. Gru mobile
  4. Gru per autocarro
  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
  6. Trattori agricoli o forestali
  7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  8. Pompe per calcestruzzo.
 
I soggetti formatori
Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall’ accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono erogare la formazione:
oltre a quelli istituzionali (Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni e le Province, ecc) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dell’accordo.
 
Sono inoltre abilitati gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il percorso formativo
Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.
 
Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning: modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).

Attrezzatura
modulo teorico (ore)
modulo pratico
(ore)
 
 
 
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)
4
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche
4
8
Gru a Torre
8
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
8
4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili
(corso base)
7
7
Conduzione gru mobili
(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)
4
4
Trattori agricoli o forestali
3
5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli
4
6 per escavatori idraulici
6 per escavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Pompe per calcestruzzo
7
7

La durata della validità dell’abilitazione e l’aggiornamento della formazione
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

 



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