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"Sicurezza: la Formazione del Datore di Lavoro RSPP"

fonte pmi.it / Formazione ed informazione

02/03/2012 - La legge in materia di  sicurezza sul lavoro stabilisce che le aziende siano obbligate a organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, un compito che soprattutto nelle Pmi può essere svolto direttamente dal datore di lavoro: l’ Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio, disciplina la formazione minima obbligatoria prevista in questo caso.

L’accordo, contestuale a quello sulla formazione dei lavoratori, prevede precise indicazioni in materia di argomenti, durata e modalità dei corsi di formazione, ma prima ancora vediamo quali sono i casi in cui la legge, nella fattispecie l’allegato 2 del decreto legislativo 81/2008, prevede che questa funzione possa essere svolta dal datore di lavoro:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
  • Aziende agricole e zootecniche fino a dieci addetti
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti
  • Altre aziende fino a 200 addetti.
Ci sono poi una serie di limitazioni previste dal comma 6 dell’art.31 della legge 81/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione per RSPP

La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede corsi di durata minima di 16, 32 e 48 ore a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. E’ possibile prevedere un percorso migliorativo rispetto a questi obblighi minimi: per le aziende con profilo di rischio basso la durata minima del corso è di 16 ore, per il rischio medio è necessario un percorso di 32 ore, per quello alto il corso dura 48 ore.

Ogni percorso formativo prevede quattro moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale, ognuno con una serie di contenuti specificamente previsti dall’accordo.

I corsi previsti dall’accordo non comprendono la formazione necessaria per prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell’ emergenza (per cui restano valide le disposizioni previste all’articolo 37, comma 9 e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08).

Nel caso di apertura di una nuova impresa, il datore di lavoro deve terminare il percorso base entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.

Sede dei corsi

I corsi possono essere svolti da:

  • Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante strutture tecniche come le aziende Sanitarie Locali, o strutture della formazione professionale.
  • Soggetti del settore formazione autorizzati dalle stesse Regioni o Province Autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008), che abbiano esperienza biennale professionale in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione.
  • Inail.
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  • Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  • Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni.
  • A ssociazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
  • E nti bilaterali (definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), e gli organismi paritetici (definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee del D.Lgs. n. 81/08).
  • I fondi interprofessionali di settore.
  • Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Si sottolinea che associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali e organismi paritetici possono effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione

Modalità organizzative

I docenti devono avere esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o altrettanta esperienza professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati. L’accordo prevede regole specifiche anche in materia di organizzazione dei corsi (molto simili a quelle previste per la formazione dei lavoratori).

Per terminare il corso bisogna frequentare almeno il 90% delle ore di formazione. E prevista infine una prova di verifica attraverso test o colloquio. Il mancato superamento della prova non consente il rilascio dell’attestato.

Infine, c’è un aggiornamento, ogni cinque anni, con percorsi la cui durata varia a seconda del profilo di rischio dell’azienda: otto ore per il rischio basso, 12 per quello medio, 16 per quello alto.

Aggiornamento

I corsi di aggiornamento non devono riprodurre quanto già previsto dai corsi base, ma approfondimenti su:

  • Temi tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
  • Sistemi di gestione e processi organizzativi
  • Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
  • Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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