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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL RSPP e non RSPP"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

14/03/2012 -
Quesito
Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP, oltre al corso definito dall' Accordo, deve fare anche una formazione come lavoratore, come preposto o come dirigente? Questo in quanto nell'Accordo non è specificato che la formazione come RSPP sostituisce quella come lavoratore come indicato per i dirigenti. Inoltre, nel caso il datore di lavoro non svolga il ruolo di RSPP, quale percorso formativo deve seguire? È equiparato a un lavoratore, a un dirigente oppure a un preposto?

Risposta
Strano a dirsi ma il legislatore non ha previsto per i datori di lavoro in quanto tali una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro anche se questa opportunità è stata rappresentata da più parti e condivisibilmente. L' Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, raggiunto il 21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 223, in tanto si applica ai datori di lavoro in quanto questi hanno fatto ricorso alla facoltà, concessa a loro ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, di poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Ed è per questo quindi che nei loro confronti si applica  l’Accordo citato la cui emanazione è stata appunto prevista dal comma 2 dello stesso articolo 34 per questi casi particolari.
 
L' Accordo invece sulla formazione dei lavoratori siglato in pari data ed avente repertorio n. 221, la cui applicazione così come indicato nella premessa dello stesso è stata estesa anche a quella dei dirigenti e dei preposti, non riguarda minimamente i datori di lavoro ma le figure specificatamente sopraindicate e così come definite nel comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 rispettivamente alla lettera a), d) e e), figure queste quindi diverse dal datore di lavoro ed allo stesso subordinate nei confronti delle quali il datore di lavoro assume nella sua organizzazione aziendale una posizione di garanzia ed a favore delle quali è tenuto ad assolvere a dei precisi adempimenti di tutela della salute e della sicurezza.
 
La precisazione citata nel quesito formulato che è possibile leggere al punto 6 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, secondo la quale la formazione dei dirigenti indicata nello stesso punto 6 dell’Accordo sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, è stata fatta, così come più volte si è avuto modo di sostenere, in quanto sia il legislatore nell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 che l’Accordo medesimo vedono comunque il dirigente come un lavoratore che riveste una particolare funzione nell’ambito della organizzazione dell’azienda. Lo stesso è stato fatto del resto nel punto 5 dell'Accordo per quanto riguarda la formazione dei preposti allorquando l'estensore dell'Accordo ha tenuto a precisare che la formazione particolare indicata nel punto stesso destinata a queste figure è da considerarsi aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori e riportata nei punti precedenti dell'Accordo.

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