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"Rischio rapina, come provare il diritto al risarcimento"

fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul Lavoro / Responsabilità sociale

16/03/2012 - La Cassazione civile, con sentenza n. 3033/2012, ha escluso il diritto al risarcimento di un dipendente di banca, infortunatosi nel corso di una rapina all’interno dell’istituto in cui lavorava. Il dipendente non avrebbe correttamente provato la colpa del datore di lavoro, non avendo dimostrato le carenze negli standard di sicurezza apprestati nelle filiali.

Misure di sicurezza nominate e non nominate
Per quanto riguarda gli oneri probatori, la Corte ha distinto quelli che attengono alla mancata predisposizione di misure di sicurezza “nominate”, specificatamente previste dalla legge (D.Lgs. 626/94) e le misure che attengono, invece, ad un generico obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087 del codice civile. 

Prova delle misure nominate
In particolare, per provare l’assenza di misure di sicurezza “nominate” il lavoratore deve:
-riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza;
-dimostrare il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito.
Il datore di lavoro, invece, deve:
-provare la propria assenza di colpa e l’insussistenza del nesso fra inadempimento e danno subito.

Prova delle misure non nominate
Quanto invece alle misure di sicurezza “innominate”, il datore di lavoro deve provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe ( Cass. 25 maggio 2006 n. 12445).

Il giudizio della Corte
Nel caso in esame, però, la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale aveva già riscontrato che il datore di lavoro aveva predisposto adeguati standard di sicurezza individuandoli, in base alle prove testimoniali assunte, nelle altre filiali del medesimo istituto bancario. Il lavoratore, invece, non avrebbe indicato specificatamente, nel ricorso per Cassazione, le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare e che la Corte d’appello non avrebbe considerato, né ha indicato in quali atti sarebbe stato possibile rinvenire l'indicazione di tali misure ed il loro contenuto.

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