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"Decreto Ambiente, ecco le modifiche di Montecitorio"

fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul Lavoro / Normativa

19/03/2012 - Il cosidetto " Decreto ambiente", entrato in vigore il 25 gennaio scorso ed in attesa della conversione in legge, ha superato venerdì scorso l’esame della Camera ed è quindi tornato al Senato per l’approvazione definitiva. Il testo contiene importanti riferimenti all’emergenza rifiuti in Campania e a sul divieto di commercializzazione degli shopper non biodegradabili.

Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate al decreto dalla Camera.

Misure contro l'emergenza in Campania
Nell’articolo 1, relativamente alla situazione di criticità nella gestione dei rifiuti della regione Campania, si prevede la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in aree confinanti, il prolungamento della durata e l'ampliamento delle funzioni dei commissari straordinari regionali, la proroga del termine fino al quale è possibile aumentare la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio nazionali.

Sacchetti da asporto
Per quanto concerne l’articolo 2, si specifica il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci non biodegradabili (cd. shopper), limitatamente adi alcune tipologie indicate dalla norma, fino all’emanazione entro il 31 dicembre 2012, anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto in precedenza - di un decreto interministeriale che individuerà le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e che potrà anche prevedere forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti.
Inoltre, è stato differito al 31 dicembre 2013 il termine a decorrere dal quale scattano le sanzioni amministrative per la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma.

Materiali da riporto
L'articolo 3, con riferimento ai rifiuti esclusi dal campo di applicazione della Parte quarta del Codice Ambiente, prevede l’esclusione anche per i materiali da riporto, fornendone una definizione modificata nel corso dell’esame in Commissione. Infine, l'articolo reca norme che introducono una procedura per la modifica degli allegati alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 (comma 5) e disposizioni relative alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (comma 6).

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