Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 31 Maggio 2024
News

"Sanzioni Testo unico sicurezza lavoro, modalità Regione Sicilia"

fonte quotidianosicurezza.it / Sicurezza

20/03/2012 - Pubblicato in G.U.R.S. n. 10 del 9 marzo 2012 il decreto del 20 febbraio “Modalità operative inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.

Nel provvedimento l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, considerata la necessità di dare unitarietà di esercizio in tutta il territorio in merito a illecito amministrativo in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro definisce la procedura cui tutte le AA.SS.PP. regionali devono attenersi in caso di irrogazione di sanzioni amministrative. Si delibera quindi in materia di primo accesso ispettivo, di verifica dell’avvenuta regolarizzazione delle violazioni, di ammissione a rateizzazione, di modalità di presentazione di ricorso e di conseguenze del mancato pagamento della sanzione amministrativa

Nel primo articolo si stabilisce che l’ AA.SS.PP. “in caso di accertamento del mancato rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, punibile con sanzione amministrativa, dovrà redigere il verbale primo accesso ispettivo”. Le violazioni, se possibile, devono essere contestate immediatamente al trasgressore o, se impossibilitati inviata notifica del verbale a mezzo servizio postale di notificazione atti giudiziari/amministrativi

Alla scadenza dei termini l’organo di vigilanza verificherà l’avvenuta regolarizzazione della violazione accertata. Nel caso il trasgressore avesse ottemperato a quanto disposto nel verbale sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa della somma nella misura minima prevista dalla legge, oltre le spese di notifica (art. 301-bis decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Se il trasgressore non avesse provveduto a regolarizzare la sua posizione sarà obbligato “al pagamento della sanzione prevista dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di notifica”.

Il trasgressore che si trovasse in condizioni economiche disagiate, potrà essere ammesso a rateizzazione della sanzione, e potrà in qualsiasi momento estinguere la sanzione con pagamento in soluzione unica. Se inadempiente anche una sola rata, l’obbligato sarà tenuto al pagamento in unica soluzione della somma residua della sanzione applicata.

Il trasgressore e l’obbligato in solido, ai sensi dell’art. 18, legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, hanno facoltà di presentare ricorso, produrre scritti difensivi e inviare, richiesta di essere ascoltato dalla medesima autorità competente. Il ricorso dovrà essere inoltrato al Servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.), dell’assessorato regionale della Salute, via M. Vaccaro n. 5, c.a.p. 90154 Palermo.

Per l’esame di ogni ricorso, il dirigente del Servizio 3 costituirà un gruppo di lavoro di cui farà egli stesso parte insieme a tre direttori di organi di vigilanza delle AA.SS.PP.( con l’esclusione però del direttore dell’organo di vigilanza che ha irrogato la sanzione), e da un funzionario amministrativo del dipartimento A.S.O.E.

Il ricorso nel caso in cui il gruppo di lavoro ritenga fondato l’accertamento potrà essere rigettato; nel caso in cui il gruppo di lavoro ritenga l’accertamento non fondato, potrà essere emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, trasmettendola integralmente al ricorrente ed all’organo di vigilanza che ha redatto il verbale.

Nel caso in cui l’obbligato non effettui il pagamento dovuto, l’organo competente provvederà al recupero coattivo delle somme dovute per le sanzioni amministrative elevate ai sensi di legge.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Per approfondire: Regione Sicilia, decreto 20 febbraio 2012.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1155 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino