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"V conto energia: Il testo ufficiale dello schema di decreto. "

fonte lavoripubblici.it / Normativa

16/04/2012 - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto, venerdì scorso, il testo del Decreto Interministeriale, in corso di esame alla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che ridisciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi, come stabilito dall'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro l'anno.

Se lo schema di decreto non dovesse subire modifiche, saranno ammessi alle tariffe incentivanti:
  • gli impianti fotovoltaici il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera gli 80 ML€;
  • gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€.


La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro sarà formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

  • a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
  • c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • d) impianti per i quali il soggetto interessata richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
  • e) impianti ubicati, nell'ordine, in siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in discariche esaurite, in aree di pertinenza di discariche;
  • f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad azienda agricola, il cui soggetto responsabile è la stessa azienda;
  • g) impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat effettuato prima della data di apertura del registro, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
  • h) impianti realizzati, nell’ordine, su serre, su pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
  • i) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto stesso;
  • j) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
  • k) minore potenza dell'impianto;
  • l) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Per quanto concerne le tariffe incentivanti, ferme restando le determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, gli impianti ammessi agli incentivi di cui al decreto stesso hanno diritto ad una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto, individuata nell'Allegato 5. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita, inoltre, una tariffa premio, individuata nel medesimo Allegato 5.
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

In allegato il testo dello schema di decreto interministeriale in corso di esame alla Conferenza Stato-Regioni

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