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" Infortuni, il coordinatore è tenuto ad un'attenta vigilanza"

fonte www.insic.it / Normativa

03/05/2012 - La Corte di Cassazione, con sentenza 32142/2012 è stata chiamata a decidere sulla responsabilità di un legale rappresentante di una srl e di un capo cantiere nel suo ruolo di coordinatore per l’esecuzione, per un infortunio occorso a due lavoratori operanti in quota su un solaio in costruzione.
Il solaio era crollato durante il getto del cemento e, come causa del crollo, veniva individuata la mancanza di un corretto puntellamento del solaio stesso.

Alla luce delle indagini ispettive compiute nell'immediatezza, delle dichiarazioni del funzionario operante e del lavoratore, nonché alla luce dell'ispezione effettuata sui luoghi, era emerso con chiarezza che l'infortunio era stato determinato esclusivamente dal getto di cemento su una superficie che non poteva reggerne il peso.
In primo e secondo grado di giudizio si aggiungeva che ambedue gli imputati (il legale rappresentante e il capo cantiere) rivestivano posizione di garanzia e rispondevano per non aver colposamente verificato e valutato i rischi specifici del lavoro affidato ai due infortunati. In particolare, il capo cantiere non avrebbe previsto un adeguato sostegno del solaio durante il getto del cemento.

Il capo cantiere che aveva anche assunto il compito di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, aveva proposto ricorso sostenendo di aver correttamente individuato, in sede di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il rischio di caduta dall'alto nel corso della posa di elementi del solaio in laterizio. In particolare, era stata prevista la collocazione di un ponteggio esterno, nonché di impalcati intermedi sotto il piano di posa, ovvero in alternativa l'utilizzazione di cinture di sicurezza. Peraltro, al momento dell'infortunio non risultavano approntati, né le impalcature intermedie, né erano in uso le cinture di sicurezza. 

La Corte ha ritenuto responsabili dell'incidente sia il datore di lavoro, quale soggetto obbligato ad attuare le misure di sicurezza, sia il capo cantiere in concorso (cooperazione), in quanto come coordinatore in fase di esecuzione, aveva omesso di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza da lui redatto da parte dell'impresa. La Corte altresì conferma che all'epoca di svolgimento dell'attività lavorativa in questione, l’incidente sarebbe stato in concreto prevedibile, per cui l'imputato avrebbe dovuto effettuare una più tempestiva ed attenta opera di vigilanza in loco.

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