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"Sicurezza ceste trattori, circolare in riferimento Direttiva macchine"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza

31/05/2012 - Emanata in data 24 maggio la circolare n. 8 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che interviene in materia di “Sicurezza nell’uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale”.

Nel comparto agricolo e forestale una delle prime cause di infortuni è il ribaltamento dei mezzi agricoli. Il fatto che ai trattori siano collegate ceste determina un rischio aggiuntivo di cui è assolutamente necessario valutare accuratamente la portata.

Gli utilizzatori, i quali devono attenersi a quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 al Titolo I “Principi generali” e al Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e sui dispositivi di protezione individuale”.

In accordo alla normativa è pertanto fatto obbligo che prima dell’utilizzo:

  • sia effettuata una valutazione dei rischi appropriata;
  • sia verificata l’attrezzatura di lavoro come adeguata allo scopo per cui dovrà essere utilizzata e idonea ai fini della sicurezza e della salute;
  • sia verificato l’utilizzo come conforme alle indicazioni del fabbricante.

Al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e forestale per quanto riguarda invece la fabbricazione e la messa in servizio,  la circolare rimanda al D. Lgs. 17/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

La circolare specifica le caratteristiche cui queste attrezzature devono attenersi per essere considerate “attrezzature intercambiabili” come all’art. 2 lettera b) del D.Lgs. 17/2010 che così le definisce “attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”.

La norma cui attenersi per garantire la sicurezza di tali attrezzature, sia nel caso in cui siano state acquistate sul mercato, che modificate, che costruite in proprio è l’art. 3 del succitato D.Lgs. 17/2010 con particolare riferimento all’allegato 1 “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine”.

Per approfondire:
Circolare 24 maggio 2012, n.8
Direttiva macchine 27 gennaio 2010

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