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"I quesiti sul decreto 81: la sicurezza dei lavoratori distaccati"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

13/06/2012 - Sul coordinamento di imprese che utilizzano in un cantiere edile lavoratori distaccati. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Un’impresa esecutrice in un cantiere edile ha ingaggiato da un’altra impresa dei lavoratori con distacco temporaneo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003. Come si deve comportare il coordinatore in fase di esecuzione in questo caso e a quali adempimenti deve ottemperare?

Risposta
Il distacco di lavoratori è un tipo di rapporto di lavoro in base al quale un datore di lavoro, detto distaccante, mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Tale istituto, già utilizzato in particolari tipologie di lavoro e più volte oggetto di analisi da parte sia della giurisprudenza che della dottrina, ha trovato una disciplina legislativa nel nostro ordinamento con l'art. 30 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, meglio conosciuta come legge Biagi. Secondo l’art. 30 di tale decreto legislativo, infatti, si configura un distacco quando “ un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Si è in tale tipo di rapporto di lavoro in presenza sostanzialmente di lavoratori che hanno in pratica due datori di lavoro, uno che li distacca ed uno che li utilizza.
 
Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati la materia è regolata dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale prevede che “ nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.  
 
Con tale articolo, pertanto, il legislatore ha chiaramente affermato il principio generale in base al quale è il soggetto utilizzatore che è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche nei confronti di quei lavoratori che, benché dipendenti da altro datore di lavoro, svolgono comunque la propria attività nella sua azienda stabilendo così, ai fini della sicurezza sul lavoro, una sorta di equiparazione fra lavoratori distaccati e lavoratori direttamente dipendenti dall’utilizzatore stesso. In altre parole, quindi, pur rimanendo sempre il distaccante a tutti gli effetti il datore di lavoro di tali lavoratori, tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione gravano però, per disposizione legislativa,  sul datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice o distaccataria, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante, per espressa indicazione del legislatore, di informare e formare i lavoratori sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questi vengono distaccati.
 
Alla luce di quanto sopra indicato, quindi, ed in risposta al quesito formulato, il coordinatore in fase di esecuzione, ai fini della applicazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dovrà considerare i lavoratori distaccati, chiamati ad operare nel cantiere sottoposto alla sua vigilanza, come se fossero lavoratori direttamente dipendenti dall’impresa esecutrice utilizzatrice ed esigere che tale “utilizzazione” venga portata a sua conoscenza dalla impresa distaccataria per conto della quale dovranno prestare la loro attività in cantiere, in particolare attraverso una integrazione del POS che come è noto al punto 3.2.1. lettera a) numero 7) dell’allegato XV del D. Lgs. n, 81/2008 fra i requisiti minimi richiede il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, e che nei loro confronti vengano altresì attuati tutti gli adempimenti posti in generale a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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