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" In Gazzetta un decreto su attrezzature a pressione trasportabili"

fonte www.insic.it / Sicurezza

22/06/2012 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno il D.Lgs. 78/2012 in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

Il decreto, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, attua la direttiva europea di riferimento (la dir. 2010/35/UE), e conseguentemente abroga le precedenti direttive in materia.
L’atto intende migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea, e si applica in particolare alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, a quelle che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature, e a quelle conformi alla direttiva 1999/36/CE per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

Proprio in materia di conformità si richiede che le attrezzature a pressione trasportabili soddisfino i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonché i requisiti di cui ai capi III e IV del nuovo decreto legislativo.

Disposizioni specifiche riguardano il marchio di conformità “Pi” (art. 14), che va apposto solo dal fabbricante secondo le indicazioni di cui all'allegato III del decreto, e che garantisce la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, il marchio "Pi" va apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.

All’articolo 29 si indica che l’attività dell’autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse deve chiedere all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.

Infine, nell’art. 37 sono dettate le sanzioni per l'operatore economico che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal D.Lgs. 78/2012 ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori.

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