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"Appalti, senza sopralluogo imprese escluse dalle gare"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

03/07/2012 - Esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori per chi non effettua i sopralluoghi. Lo stabilisce il bando quadro predisposto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici in attuazione del Decreto Sviluppo 70/2011, che ha introdotto il bando tipo sulla base del quale le Stazioni Appaltanti devono predisporre le gare.

Il bando quadro, che funge da quadro giuridico di riferimento per l’approvazione dei bandi tipo, stabilisce una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare riconducibili a tre macro categorie: mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice Appalti e dal Regolamento di attuazione, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta e non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione. Le regole sono applicabili a prescindere dal fatto che l’importo dell’appalto sia superiore o inferiore alle soglie comunitarie; in questo modo viene ridotto il potere discrezionale della stazione appaltante.
 
Sopralluoghi
Negli appalti di lavori, la mancata effettuazione del sopralluogo determina, nello stesso tempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta. Ai sensi del Regolamento, l’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze che potrebbero influire sul prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
Allo stesso tempo, nella dichiarazione allegata all’offerta deve essere presente una valutazione in base alla quale i lavori risultino realizzabili, i prezzi remunerativi e gli elaborati progettuali adeguati.
 
Nei lavori pubblici per la realizzazione di infrastrutture strategiche, la dichiarazione deve indicare anche la disponibilità di manodopera a di attrezzature adeguate per lo svolgimento del lavoro.
 
Le Stazioni Appaltanti devono indicare con chiarezza quali sono i soggetti che devono effettuare il sopralluogo. Le imprese possono infatti delegare il sopralluogo a un soggetto diverso dal rappresentante legale o dal direttore tecnico, purchè questi sia n dipendente della concorrente.
È inoltre ammessa la delega plurima a uno stesso soggetto da parte di più imprese, a condizione che queste appartengano allo stesso raggruppamento.
 
Avvalimento per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in avvalimento, il bando quadro ricorda che i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Nel bando si può prevedere che il soggetto mandatario debba possedere una percentuale minima di requisiti, che non può comunque superare il 60%.

Come richiesto dall’Authority, le associazioni di settore potranno presentare le loro osservazioni entro il 16 luglio.

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