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"Prevezione incendi DPR 151/11, circolare depositi GPL serbatoi fissi"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Rischio incendio

05/07/2012 - Pubblicata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile la lettera circolare 27 giugno 2012 prot. 8660 con indirizzi applicativi e chiarimenti in merito all’ “Attuazione del DPR 1.08.2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 ed attività inerenti il settore del GPL”.

La circolare fornisce chiarimenti partendo da una questione sollevata dall’associazione di categoria Assogasliquidi che ha segnalato che, in più di un’occasione, alcuni Comandi Provinciali richiedono la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nella Lettera Circolare n. 13722, sia in sede di presentazione della SCIA sia in fase di effettuazione dei sopralluoghi di controllo.

In merito la Direzione evidenzia “la necessità di garantire la massima omogeneità dell’iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell’elevata standardizzazione dell’attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall’apposita regola tecnica (DM 14.05.2004). Di conseguenza, si ribadisce l’esigenza di attenersi alle indicazioni contenute 21/10/2011, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA.

Nello specifico, si fa presente che la dichiarazione di conformità (o, nei casi previsti dalla norma, la dichiarazione di rispondenza) dell’impianto interno utilizzatore alimentato dal serbatoio di GPL, rilasciata ai sensi del DM 37/08 e successive modificazioni, non deve essere allegata alla SCIA, ma deve essere inserita in un apposito fascicolo, custodito presso l’indirizzo indicato nella SCIA, e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli.

Inoltre, si conferma che nel caso di pratiche presentate ai sensi del DPR 214/06 prima della data di entrata in vigore del DPR 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale – si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.l) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell’allegato I al DPR 151/11”.

La Direzione invita inoltre i Comandi provinciali a indicare  se necessario eventuali correttivi da attuare per definire con rapidità  la pratica di prevenzione incendi e coglie inoltre l’occasione per rammentare ai Comandi che di fronte a casi di non conformità non è fatto obbligo di prescrivere l’interruzione di attività ma che i Comandi Provinciali si possono avvalere della possibilità di “richiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell’attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l’imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali”.

Si fa inoltre presente che “da una prima analisi dei dati pervenuti, si è avuto modo di riscontrare che in un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità delle SCIA presentate per l’installazione di piccoli serbatoi di GPL”.

Si ricorda che la normativa dispone per questa tipologia di impianti “l’effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi su attività di categoria A e B, nel corso dell’anno 2012, che prevede non solo una percentuale non inferiore al 5%, individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B, ma che gli eventuali ulteriori controlli devono essere disposti dando precedenza alle attività di categoria B.” Categoria cui appartengono le attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità oltre i 5 m3 e fino a 13 m3.

In ultimo, la Direzione interviene per chiarire dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3 di cui al DM 14.04.2004.

“A tal riguardo, si precisa che la regola tecnica sopra citata deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3 a prescindere dalla loro capacità minima (e quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m3), in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 1 del DM 14.05.2004 e con gli obiettivi di sicurezza di cui all’art. 2 del citato decreto.”

Ulteriori precisazioni sono infine fornite riguardo gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento. Questi rientrano nell’attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell’Allegato 1 del DPR 151/11.

“Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell’attività, in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi”.

Per approfondire: Ministero dell’interno, circ. 27 giugno 2012, prot. 8660.

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