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"Emissioni, a fine luglio la scadenza per le autorizzazioni"

fonte www.insic.it / Ambiente

10/07/2012 - In base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 al Codice Ambiente, devono essere autorizzate tutte le attività svolte all’interno degli stabilimenti, non più i singoli impianti.

L’articolo 281 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010 richiede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del Codice Ambiente - e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – devono presentare domanda di autorizzazione , ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.

L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del ministro dell'Ambiente a cui sia stato richiesto di provvedere.
Inoltre, tale previsione si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del Codice ambiente, che ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Nell’articolo viene anche indicato che i gestori devono adeguarsi alle disposizioni del Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.

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