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"Sicurezza lavoro, obbligato anche il subappaltatore"

fonte www.edilportale.com / Normativa

10/07/2012 - Occhi puntati sulla prevenzione degli infortuni nei cantieri in cui c’è la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Si è occupata di questi casi la Cassazione, che con due recenti pronunce ha fatto il punto della situazione sui doveri che ogni datore di lavoro ha nei confronti dei propri dipendenti.

Con la sentenza 24082/2012 del 18 giugno scorso, la Cassazione ha affermato che la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è obbligatoria quando nel cantiere sono presenti più imprese, anche non nello stesso momento.
 
Nel caso analizzato dalla Corte, un’impresa aveva subappaltato la realizzazione di un lavoro di copertura ad un’altra ditta. Per un certo periodo le due imprese erano state entrambe presenti sul cantiere, ma non era stato nominato un coordinatore della sicurezza, creando una serie di carenze, che sarebbero state notevolmente ridotte in presenza di un piano coordinato.
 
Si pone sulla stessa scia la sentenza 25142/2012 del 25 giugno, con cui la Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui un lavoro venga subappaltato, l’obbligo di rispettare le norme antinfortunistiche grava anche sul subappaltatore che nel cantiere esegue un’opera specialistica.
 
La Corte ha condannato infatti un’impresa che non aveva valutato correttamente i pericoli ai quali erano esposti i propri dipendenti, chiamati a svolgere delle opere in un cantiere ad altezze elevate, né aveva posto in essere misure per la riduzione dei rischi.

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