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"Fotovoltaico in aree agricole abbandonate, le regole del Veneto"

fonte www.edilportale.com / Normativa

13/07/2012 - Il Veneto definisce le regole per la classificazione di terreno abbandonato, utile ad usufruire delle deroghe in materia di incentivi agli impianti fotovoltaici in area agricola.

Come si legge nell’introduzione della delibera, il Decreto Liberalizzazioni 1/2012 ha escluso gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dagli incentivi previsti dal decreto legislativo 28/2011.
 
L’unica limitata eccezione riguarda gli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla medesima data.
 
Ogni impianto deve inoltre avere una potenza massima di 1 MWe e alla sua installazione non può essere destinato più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Nei terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti debbono essere installati a una distanza non inferiore a 2 chilometri l'uno dall'altro.
 
Un’ulteriore deroga riguarda gli impianti da realizzare su terreni abbandonati da almeno cinque anni in aree agricole. Per usufruire degli incentivi, deve essere presentata dalla Regione all’Ente Gestore la certificazione di classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni.
 
Come riportato dal testo della delibera, la condizione di abbandono deve essere accertata ai sensi della Legge 440/1978, in base alla quale le Regioni determinano le singole zone del territorio di loro competenza che risultano caratterizzate da fenomeni di abbandono e definiscono le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione di terreno abbandonato.
 
Dato che la competenza in materia di terre incolte e del relativo censimento fa capo agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, si attribuisce alla stessa agenzia la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti, la predisposizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria. Lo Sportello Unico Agricolo sarà chiamato a verificare l’effettivo abbandono da almeno cinque anni mediante sopralluogo in campo e utilizzo delle informazioni disponibili con il “Sistema integrato gestione e controllo”.
 
L’istruttoria finalizzata al rilascio della certificazione di “classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni” dovrà in ogni caso conformarsi a eventuali vincoli e prescrizioni derivanti da normative regionali, statali o comunitarie in materia forestale, di agricoltura, di governo del territorio e di tutela conservazione e valorizzazione dell’ambiente naturale.

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