Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"Valutazione del rischio: le responsabilità del medico competente"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

24/07/2012 - La letteratura sul tema della collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi si è arricchita in questi ultimi anni di un gran numero di contributi, prese di posizione, proposte e articoli. E PuntoSicuro ha più volte affrontato l’argomento, anche in relazione a temi specifici (ad esempio la valutazione del sovraccarico biomeccanico), agli strumenti per un’idonea collaborazione e alle condanne di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi.
 
Torniamo ad affrontare il tema della collaborazione e delle responsabilità del medico competente attraverso una comunicazione - relativa al 74° Congresso Nazionale SIMLII (Torino, 16-19 novembre 2011) - pubblicata sul primo supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.

In “ Il Medico Competente e la vigilanza sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro” – a cura di Lucia Isolani, Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASUR Marche Area Vasta 3, Macerata – si sottolinea l’importanza della strategia preventiva fondata sulla valutazione dei rischi e la “ posizione di garanzia” che il Datore di Lavoro (DL) ha nei confronti del lavoratore: deve “assicurare le migliori condizioni lavorative ed evitargli, per quanto possibile, il rischio di infortunio e il rischio di malattia professionale”.
Il Datore di Lavoro, che tra l’altro non può delegare la valutazione dei rischi ( Decreto legislativo 81/2008, art 17), risponde “non solo di culpa in eligendo, ma anche in vigilando anche qualora abbia individuato dirigenti delegati, in quanto Egli resta sempre portatore di una posizione di garanzia ex lege, mentre il dirigente la acquisisce ex delega”.
 
È sempre il Testo Unico a ricordarci che il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro grazie alla collaborazione del Medico Competente (MC) e del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP). “Consulenti, meri collaboratori del Datore di Lavoro” che “non possono essere equiparati al Datore di Lavoro in termini di oneri e responsabilità, in quanto differente è la loro posizione di garanzia”.
Ciononostante, continua il documento, “ mentre il Medico Competente è chiamato a rispondere di reati contravvenzionali relativi alla valutazione dei rischi, e non solo, non altrettanto accade per il RSPP, con grande anomalia rispetto alla linearità del mandato del legislatore che opera così una evidente disparità di trattamento tra professionisti di pari rango”.
 
RSPP e Medico Competente “non possono e non sono diretti destinatari per legge dell’osservanza dei precetti prevenzionali in termini di valutazione del rischio”. Hanno il compito di “individuare le situazioni di rischio da sottoporre all’attenzione del Datore di Lavoro”: la loro condotta, “anche qualora possa essere ‘oggettivamente’ responsabile di violazioni”, non dovrebbe essere considerata “caratterizzata da un titolo di colpa specifica”.
Se tra i compiti del RSPP e del Medico Competente, rientra anche l’obbligo di individuare i fattori di rischio e le misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro,  RSPP e il Medico Competente “ operano ‘per conto’ del datore di lavoro, svolgendo solo un’attività di consulenza nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo ed i risultati della loro attività sono destinati al Datore di Lavoro, che deve provvedere ad ottemperare”. Privi di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, questi due attori della prevenzione “possono fungere solamente da ‘ausilio’ al Datore di Lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori”. E, tra l’altro, “tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro vi è la designazione del RSPP, ma non quella del Medico Competente, fatto questo che identifica il RSPP, come fiduciario primario, in posizione privilegiata, nonostante il pari ruolo consulenziale con il Medico Competente”.
 
Il primo degli obblighi che il legislatore prevede per il Medico Competente (DLgs 81/2008, art 25), è proprio la collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi: “il mancato assolvimento di tale compito implica per il Medico Competente una sanzione che prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 400,00 a 1.600,00 euro”.
L’autrice della comunicazione ritiene, a questo proposito, che il legislatore attribuisca “ in maniera impropria” un reato contravvenzionale al Medico Competente (relativo alla mancata valutazione dei rischi): “è difficile giustificare la titolarità e la responsabilità del Medico Competente in questo ambito, visto che la sua nomina ed il suo compito peculiare riguardano l’attività sanitaria (sorveglianza sanitaria, giudizi di idoneità…) di cui risponde in prima persona”.
 
Se è vero che attraverso la valutazione dei rischi, il Medico Competente diventa “un protagonista fondamentale della prevenzione uscendo dal perimetro puramente sanitario”, questo “non può giustificare l’assimilazione tra Medico Competente e Datore di Lavoro in termini di responsabilità penali e sanzioni nel contesto della prevenzione nei luoghi di lavoro. E “il contrasto è poi stridente e fastidioso al confronto con il RSPP”.
 
Inoltre in merito allo svolgimento della valutazione dei rischi da parte del Medico Competente, “la sua condotta dovrebbe più propriamente essere valutata valutando preliminarmente l’ adeguatezza della collaborazione con il Datore di Lavoro ovvero se il Datore di Lavoro gli abbia richiesto di collaborare in tal senso”.
Infatti il DLgs 81/2008 all’art 18 obbliga il Datore di Lavoro, tra le altre cose, a richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto e quindi, “ solo qualora il Medico Competente neghi la propria partecipazione, Egli dovrebbe, più correttamente, rispondere di fatto di mancata valutazione del rischio, intesa come mancata collaborazione alla stessa. Diversamente, l’adeguatezza della partecipazione alla valutazione dei rischi da parte del Medico Competente, in termini quantitativi e qualitativi, non è e non può essere oggetto di contravvenzione, non essendovi parametri normativi per definire il limite oltre il quale scatta la sanzione”.
E “la qualità della valutazione dei rischi da parte del Medico Competente non è sanzionabile in quanto tale, ma rimanda al protocollo di sorveglianza sanitaria o ai contenuti della cartella sanitaria e di rischio che sono invece oggetto di responsabilità contravvenzionale per il Medico Competente”. Laddove poi non ci sia una valutazione del rischio o la valutazione risulti inadeguata, “il rapporto di causalità tra l’omissione/insufficienza della valutazione e l’infortunio/malattia deve essere accertato con un’indagine effettivamente svolta e non teorizzata, rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione all’evento che si è concretizzato. Come viene ben descritto in giurisprudenza non può essere cioè affermata una causalità di principio”.
 
La comunicazione si conclude indicando che risulta “ discutibile dal punto di vista normativo l’attribuzione della responsabilità penale al Medico Competente in merito alla mancata valutazione dei rischi, mentre sembra più consona, in virtù delle reali attribuzioni che competono ai ruoli svolti, che ne risponda in forma esclusiva il Datore di Lavoro”.
È il Datore di Lavoro che “dovrà richiamare alla collaborazione alla valutazione dei rischi i suoi due consulenti”, RSPP e MC. Laddove “vi sia una mancata o inadeguata partecipazione in tal senso a carico dei due professionisti saranno configurabili delle responsabilità, attualmente esclusivamente in capo al Medico Competente considerando la norma prevenzionistica attuale”.
 
 
 
Il Medico Competente e la vigilanza sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro”, a cura di Lucia Isolani - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro ASUR Marche Area Vasta 3, Macerata, comunicazione pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, - supplemento al n.3 - luglio/settembre 2011

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1169 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino