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"SCIA in edilizia, le ultime decisioni della Consulta"

fonte www.insic.it / Edilizia

30/07/2012 - La Corte Costituzionale è tornata a parlare di SCIA con due importanti sentenze, pubblicate negli ultimi due mesi.

Con sentenza n.164/2012 la Corte ricorda che la SCIA è “ rispondente al principio di semplificazione dell’azione amministrativa” e non sostituisce il permesso di costruire, ma riguarda soltanto il momento iniziale di un intervento di semplificazione procedimentale. Lo Stato interverrebbe nella procedura di SCIA per “determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale”. È la competenza esclusiva dello Stato l’unica in grado di consentire la realizzazione dell’esigenza della determinazione dei livelli essenziali unitari.

Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 16 luglio scorso, invece, la Consulta ha chiarito sulla possibilità per i Comuni di agire in “autotutela”, ulteriormente all’intervento statale.
In particolare la Regione Emilia Romagna aveva impugnato l’art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, nella parte in cui, aggiungendo un comma 6-bis all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, riduceva a trenta giorni il termine generale di sessanta giorni assegnato all’amministrazione statale per vietare la prosecuzione dell’attività conseguente a SCIA e rimuoverne gli effetti dannosi, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti.
Per effetto di tali interventi normativi, secondo la Regione, decorso il termine di trenta giorni, l’amministrazione potrebbe intervenire a tutela dell’ordinato sviluppo del territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 solo “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente», escl udendo così il ricorso al generale potere di autotutela e impedendo di fatto al Comune quei poteri di tutela del territorio costituzionalmente garantiti.

Secondo la Corte però l’introduzione, del comma 4 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 riflette la scelta del legislatore non già di depotenziare irragionevolmente la potestà amministrativa rispetto alla SCIA, ma quella, opposta, di assicurare una protezione ulteriore a taluni preminenti beni giuridici, per i quali si è reputata insoddisfacente la sola via dell’autotutela decisoria.
In altri termini, la norma va letta nel senso che essa non esclude comunque il ricorso, da parte dell'Amministrazione, al potere di autotutela che si aggiunge alla ulteriore potestà di intervento configurata dal comma 4, cioè congiuntamente all’intervento ammesso in caso di pericolo di danno per gli interessi ivi indicati.

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