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"La verifica della idoneità tecnico-professionale"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

12/10/2012 - La verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi cui il datore di lavoro affida lavori, servizi e forniture, deve obbligatoriamente essere attuata (art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008) anche, ma non solo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, inerente i lavori affidati, e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.
 
L’obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità di cui all'art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 non esauriscono l'obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall'art. 89 c. 1 d.lgs. n. 81/2008:
“l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
 
Questo significa che una mera verifica documentale è insufficiente, una verifica limitata alle modalità documentali non esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente (si confronti l’art. 43 del Codice penale ai sensi del quale ”il delitto:  è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”), non esercitando il potere impeditivo che la legge attribuisce al committente che deve scegliere l'appaltatore previa verifica dell'idoneità tecnico-professionale formale e sostanziale (art. 40 Codice penale: ” non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”).
 
Dunque la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro, rispettosi del DUVRI o del PSC e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui.
 
In tal senso la Cassazione è perentoria nell'affermare la necessità di una verifica dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto documentale: “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)” [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].
 
Inoltre, prosegue la stessa sentenza, “ 2) "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera,nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore"... ; 3 “ nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), " il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi".
 
A conferma di quanto sopra esposto soccorre anche il  Ministero del lavoro in una risposta ad un quesito ha chiarito quanto segue:
Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione?
 
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 97, comma 2, il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII [e art. 90 c. 9 D.Lgs. n. 81/2008].
 
Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 secondo quanto previsto dall’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008. Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.
 
Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata all’impresa appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
 
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima”.
 
Per quanto invece attiene la verifica formale, va sottolineato che il certificato della Camera di commercio deve attestare l'inerenza dell'attività svolta (desumibile dalla voce attività svolta presso la sede principale) a quella richiesta con il contratto che affida lavori, servizi o forniture, mentre l'autocertificazione può farsi col facsimile di seguito proposto.
 
 
Rolando Dubini - Idoneità tecnico-professionale – Facsimile di Dichiarazione sostitutiva di certificazio

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