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"Sicilia, nuove norme sui rischi di caduta dall’alto"

fonte www.edilportale.com / Sicurezza

15/10/2012 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto assessorile che detta norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

Il provvedimento riguarda tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione definiti dagli artt. 36 della LR 71/1978 (norma regionale in materia di urbanistica), 5 e 6 della LR 37/1985 (nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere), nonché quelli relativi a manutenzioni ed istallazioni di impianti, qualora gli stessi riguardino le coperture.
 
Di particolare rilevanza è il contenuto dell’art. 4 che istituisce l’elaborato tecnico delle coperture e ne definisce contenuti ed allegati. Tale strumento:
 
- integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del Dlgs 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- deve essere redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- è presentato all’Amministrazione competente all’atto di presentazione della documentazione per la richiesta;
- è aggiornato durante il corso dei lavori e completato entro la fine.
 
In dettaglio, l’elaborato si compone di:
 
a)  elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture;
 
b)  relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
 
c)  planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l'accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
 
d)  relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
 
e)  certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
 
f)  dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
 
g)  manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
 
h)  programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne 'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
 
L’elaborato tecnico della copertura, completo di tutti i suddetti contenuti, deve essere consegnato al proprietario del fabbricato alla fine dei lavori e messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti ecc., in ogni occasione di intervento successivo da eseguirsi sulle coperture. L’aggiornamento, invece, avverrà in caso di interventi di carattere strutturale sulle stesse chiusure orizzontali.

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