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"Rifiuti biodegradabili, fra recupero e utilizzo come biomassa"

fonte www.insic.it / Ambiente

22/10/2012 - Nella sentenza del TAR Piemonte n. 987/2012 si dibatteva la legittimità di un provvedimento d’autorizzazione per l’istallazione di un impianto per la produzione di compost ed energia elettrica tramite trattamento aerobico ed anaerobico di Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani (in prosieguo FORSU).

In merito alla questione il TAR ricorda che, secondo quanto disposto dal D.L.gs 152/06, la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, può qualificarsi come “biomassa” ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile. Alla luce di questa considerazione, però non bisogna dimenticarsi che la FORSU rimane un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario.

Quindi, l’energia che si ricava dall’attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo un'’utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi, e tale utilità può costituire il motivo principale che induce il gestore alla apertura dell’impianto e non ne altera la natura dell’attività, che resta pur sempre anche un’attività oggettivamente deputata al recupero dei rifiuti. Del resto, è evidente che il trattamento dei rifiuti biodegradabili utilizzati per la produzione di energia rinnovabile ne garantisce il corretto recupero solo ove sia assoggettato interamente alla normativa sui rifiuti, la quale costringe il gestore dell’impianto a non disinteressarsi dei rifiuti trattati dopo averne sfruttato le capacità energetiche.

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