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"Distanze edifici, anche una tettoia può violarle"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

26/10/2012 - Per determinare la violazione della distanza minima tra due edifici non è necessario che il manufatto edilizio abbia le pareti, ma è sufficiente anche la realizzazione di una tettoia. Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, che con la sentenza 16776/2012 è tornata sull’argomento dello spazio minimo tra due fabbricati.

Nel caso preso in esame, la Corte ha dato torto a un ente che aveva realizzato una tettoia senza rispettare la distanza minima dal fondo confinante e danneggiando il muro di confine, riformando la sentenza del Tribunale ordinario, che invece non aveva ritenuto rilevante la struttura.
 
Secondo la Cassazione, infatti, anche un manufatto edilizio privo di pareti costituisce una costruzione perché realizza una volumetria.
D’altro canto, secondo la Corte una tettoia possiede comunque i requisiti di stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo.
 
In presenza di una tettoia, quindi, la distanza deve essere misurata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate.
 
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha quindi imposto la rimozione della tettoia e il risarcimento dei danni per il danneggiamento del muro di confine a causa delle opere di ancoraggio.

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