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"Legge di Stabilità: resta al 10% l’Iva agevolata per l’edilizia"

fonte www.edilportale.com / Normativa

05/11/2012 - Il Governo fa marcia indietro sull’aumento dal 10 al 11% dell’aliquota Iva agevolata. Di contro, cancella anche il taglio di un punto percentuale delle due aliquote Irpef del 23 e del 27%. Resta invece confermato l’incremento dal 21 al 22% dell’aliquota Iva ordinaria.

È prevista, inoltre, la cancellazione della retroattività del taglio delle detrazioni che, accanto alla franchigia di 250 euro su detrazioni e deduzioni e al tetto di 3.000 euro per le spese detraibili, avrebbe garantito 2 miliardi di maggior gettito dal 2013. 

Sono questi i punti principali dell’accordo raggiunto da Governo e maggioranza sul disegno di legge di Stabilità 2013
 
Ricordiamo che il testo della legge di Stabilità approvato circa un mese fa dal Consiglio dei Ministri prevedeva un aumento dal 10 al 11% dell’Iva agevolata, quella che si applica ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di recupero edilizio ( leggi tutto). 
 
Le modifiche al ddl però costringono il Ministro dell'Economia Vittorio Grilli a rifare tutti i conti. Infatti il mancato taglio di un punto delle prime due aliquote Irpef (23 3 27%) consente di liberare circa 4,27 miliardi di euro, ma il mancato aumento dell'aliquota Iva al 10% dal luglio 2013 fa sfumare 1,16 miliardi.

Un ulteriore miliardo di euro di mancato introito per lo Stato deriva dall’eliminazione della retroattività del taglio delle detrazioni. Come già precisato, le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica erano comunque escluse dai tagli retroattivi ( leggi tutto).

Restano quindi, a disposizione del Tesoro, circa 2,1 miliardi che, secondo i tecnici, sarebbero sufficienti per tagliare di un punto il cuneo fiscale (Ires e Irpef, non Irap), come stimato dalla relazione tecnica alla Manovra. Nei prossimi giorni si deciderà a quali misure destinare queste risorse.

QUANDO SI APPLICA L’IVA AGEVOLATA AL 10%
In ambito edile, l’aliquota Iva ridotta al 10% si applica alle prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
 
Le cessioni di beni, invece, sono assoggettate all’aliquota Iva al 10% solo se la fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore si calcola sottraendo il valore dei beni significativi dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente. I beni significativi sono individuati dal Decreto 29 dicembre 1999 e sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
 
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
 
È sempre prevista, senza scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per tutti gli altri interventi di recupero edilizio: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi a interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione; acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001).
 
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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