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"Cantieri, i costi della sicurezza fuori dal prezzo dei lavori"

fonte www.insic.it / Edilizia

16/11/2012 - È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 13 novembre la circolare n. 4536/2012 del ministero delle Infrastrutture con la quale si forniscono alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici ( vedi approfondimento nella sezione edilizia). Nella circolare c’è anche un riferimento ai costi della sicurezza.

Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), in varie disposizioni ed in particolare in quelle contenute in seno all'art. 131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza - necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni dell'allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 - "vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta". Tale previsione è confermata nel punto 4.1.4. dell’ allegato XV al D.lgs n. 81/2008.
Ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e) del Regolamento esecutivo del Codice Appalti (DPR 207/2011) tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso.

Pertanto, secondo il ministero delle Infrastrutture, i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta in sede di offerta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa e sono quindi sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

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