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"Procedure standardizzate, un interpello al ministero Lavoro"

fonte www.insic.it / Sicurezza

26/11/2012 - Sul sito del ministero del Lavoro sono stati pubblicati i nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta, in data 22 novembre 2012, a diversi quesiti che attengono alla:
• Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate
• Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro
• Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
• Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori
• Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione
• Formazione degli addetti al primo soccorso
• Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione

Cominciamo con l’analisi dei singoli interpelli, partendo da quanto indicato dalla Direzione generale sulle attese Procedure standardizzate, ovvero le istruzioni necessarie alle aziende di piccole dimensioni per l’effettuazione della valutazione del rischio.

Il datore di lavoro di aziende fino a dieci dipendenti, deve dimostrare di avere ottemperato ai criteri di semplicità, brevità e comprensibilità nella redazione del DVR, in qualunque modo idoneo allo scopo e quindi, puntualizza il ministero, anche per mezzo di procedure diverse da quelle standardizzate. Inoltre, secondo il ministero, qualora un’azienda fino a dieci dipendenti  abbia già redatto un proprio DVR ed abbia deciso di non avvalersi delle procedure standardizzate di prossima emanazione, non è tenuta a rielaborarlo secondo le future procedure standardizzate ma è tenuta soltanto al suo normale aggiornamento, vista la natura “dinamica” del Documento di Valutazione del Rischio.

Le procedure standardizzate attendono l'emanazione di un apposito decreto interministeriale ( vedi approfondimento n.d.r.) che il 25 ottobre ha ottenuto il via libera della Conferenza Stato Regioni. Sarà dunque possibile autocertificare la valutazione dei rischi entro tre mesi dalla emanazione del sopra citato decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

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