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"Permesso di costruire in presenza di vincoli, l'Amministrazione deve sempre pronunciarsi"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

04/12/2012 - Inizia l’iter parlamentare del pacchetto semplificazioni. Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, avvenuta lo scorso ottobre, alla Camera entrerà a breve nel vivo la discussione sull'eliminazione del silenzio rifiuto nel rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli, Durc e semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le misure, che seguono la scia di quanto iniziato con il DL semplificazioni 16/2012, dovrebbero comportare notevoli risparmi per la finanza pubblica.
 
Eliminazione del silenzio rifiuto nel rilascio del permesso di costruire
Per garantire tempi certi nel procedimento di rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli, mettendolo al riparo da eventuali inerzie della Pubblica amministrazione, il disegno di legge stabilisce che il silenzio della PA non ha valore di provvedimento di diniego.
Per conoscere l’esito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo in presenza di un vincolo, è quindi necessario che l’Amministrazione competente esprima un parere in modo esplicito.
 
Per abbreviare i tempi delle autorizzazioni, il testo elimina anche l’obbligo, attualmente vigente, di convocare la Conferenza di servizi se la tutela del vincolo non spetta al Comune che deve esprimere il parere.
 
Autorizzazione paesaggistica
Le misure sulla semplificazione intervengono anche sull’autorizzazione paesaggistica prevedendo che, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per la pronuncia da parte del soprintendente, l’amministrazione competente abbia l’obbligo di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
 
Secondo la normativa attuale, invece, se gli strumenti urbanistici si sono adeguati alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante e si considera favorevole se non è stato reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti. Dopo quarantacinque giorni, inoltre, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, che si pronuncia entro quindici giorni.
 
Valutazione di impatto ambientale
Per evitare l’allungamento dei tempi, è proposta la cancellazione dell’obbligo di pubblicare il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino della Regione interessata dalla realizzazione dell’opera. L’informazione continua ad essere garantita dalla pubblicazione su siti informatici, a partire dalla quale decorrono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

Durc
Il disegno di legge propone di allungare a 180 giorni la durata del Durc, ma anche di estendere agli appalti pubblici o appalti privati nel settore edile i criteri compensativi in base ai quali le imprese con debiti contributivi possono comunque ottenere il Durc se dimostrano di vantare un credito di importo pari o superiore con la Pubblica Amministrazione.
 
Terre da scavo nei piccoli cantieri
Il testo mira ad attuare il diritto comunitario e il Testo unico ambientale, D.lgs 152/2006, in base al quale nei cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, le materie estratte possono essere trattate come sottoprodotti se ricorrono una serie di condizioni, che possono essere autocertificate dal produttore.
 
Deve essere certo che l’utilizzazione finale avvenga presso un determinato sito o ciclo produttivo e non devono essere superate le concentrazioni soglia di contaminazione contenute nella tabella 1 dell’allegato 5 del Decreto legislativo 152/2006. Dalla produzione al reimpiego non può inoltre passare un periodo superiore ad un anno( Leggi Tutto).


Sicurezza sul lavoro
Il ddl prevede che, se la prestazione del lavoratore presuppone una permanenza di breve durata in azienda può essere evitata la ripetizione degli adempimenti in materia di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, che sono già stati portati a termine dallo stesso o da altri datori di lavoro.


Proposta inoltre la semplificazione dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio e la semplificazione delle comunicazioni riguardanti la denuncia degli infortuni da parte del datore di lavoro e la semplificazione delle comunicazioni riguardanti la denuncia degli infortuni da parte del datore di lavoro.
 
Secondo la bozza, l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione delle interferenze può essere sostituito dall’individuazione di un responsabile che vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi.
 
Enti pubblici e i soggetti privati abilitati sono infine equiparati per le verifiche delle attrezzature di lavoro. Si eliminano così passaggi inutili, che consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati solo alla fine del percorso.

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