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"Imparare dagli errori: quando l’imbracatura manca o non è adeguata"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

13/12/2012 - Che le cadute dall’alto rappresentino una delle principali cause di infortunio mortale in genere e nell’edilizia in particolare, è ormai un dato assodato. Un dato da cui spesso si parte nell’elaborazione di campagne di prevenzione o di normative destinate al miglioramento della sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori in quota.
Con la rubrica “Imparare dagli errori” torniamo dunque a parlare di infortuni correlati alle cadute dall’alto e a fornire spunti di prevenzione con riferimento ai dispositivi anticaduta.
Ci soffermiamo oggi sull’uso delle imbracature.
 
I casi di incidenti che presentiamo sono relativi alle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 
I casi
Un primo caso di infortunio è relativo all’attività di un lavoratore edile intento a posare una guaina catramata.
Durante l’attività sfonda un lucernaio precipitando al suolo.
Le indagini hanno messo in rilievo che:
- sulla copertura i lucernai non erano protetti: “la rete elettrosaldata posta a protezione del lucernaio era stata in parte rimossa”;
- il lavoratore non disponeva di protezioni contro il rischio di caduta dall'alto: in particolare si segnala il mancato utilizzo dell'imbracatura di sicurezza.
 
Un secondo caso è relativo ad attività di rifacimento del tetto, delle facciate e delle balconate di un edificio.
L’amministratore di un condominio chiede ad una impresa artigiana un preventivo  e i due soci dell’impresa e l’amministratore si incontrano nei pressi dell’edificio per procedere ai rilievi necessari. I due soci, mediante una scala portatile a mano, salgono sul tetto e provvedono, mediante semplici attrezzi (rotella metrica) alle misurazioni del caso. Effettuate le misurazioni il socio XXX lascia la fettuccia della rotella metrica che viene riavvolta dal collega e, per scendere, si avvia verso la scala camminando a circa 30-40 cm dal filo di gronda. Lungo il tragitto XXX perde l’equilibrio e precipita al suolo da circa 6 metri d’altezza impattando con il capo su un gradino presente sul terreno. Il lavoratore muore sul colpo.
Durante le indagini è emerso quanto segue:
- “il tetto all’atto del sopralluogo risultava privo di ponteggio, parapetto o altra opera provvisionale atti ad eliminare il pericolo di caduta nel vuoto;
- XXX non era dotato di imbracatura di sicurezza;
- alcuni testimoni hanno visto XXX sul tetto poco distante dal filo di gronda barcollare, come se avesse avuto un giramento di testa e cadere nel vuoto con il corpo inarcato all’indietro. Durante la caduta il lavoratore non ha né gesticolato né emesso un urlo o un’invocazione d’aiuto. XXX soffriva di sbalzi di pressione e da circa due anni assumeva dei farmaci per regolare la pressione sanguigna ma nonostante la cura questi continuava ad avere problemi di equilibrio. Il Medico Competente non lo aveva ritenuto idoneo ad effettuare lavori in quota”.
 
L’ ultimo caso è relativo ad attività di rimozione di copertura in cemento amianto (Eternit).
Sul fabbricato è installata una linea vita e l'infortunato è dotato di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Tuttavia precipita da un’altezza di 7 metri.
Gli operatori che hanno effettuato il sopralluogo a seguito dell'infortunio “hanno evidenziato che vicino al corpo era presente un'imbracatura anticaduta con collegato un cordino di posizionamento. Dalla loro relazione si evince che l'imbracatura era stata tolta all'infortunato dai soccorritori, ma dallo stato della stessa pare che in copertura non fosse collegata a dispositivo retrattile anticaduta. Con ogni probabilità l'infortunato aveva solo il cordino di posizionamento e non collegato alla linea vita, nel momento in cui una lastra di copertura gli si è rotta sotto i piedi, facendolo precipitare” dall'alto.
Dunque la causa determinante dell’infortunio potrebbe essere il mancato aggancio dell'imbracatura alla linea vita.
 
La prevenzione
In rete sono presenti diversi materiali informativi relativi ai dispositivi di protezione individuale per i lavori in quota.
Ad esempio sul sito “ coperturasicura.toscana.it”, in merito ad una campagna informativa per la sicurezza dei lavori in quota, sono state pubblicate diverse schede relative ai DPI per l'accesso, il percorso e il transito sulle coperture. Schede che fanno riferimento sia al Decreto legislativo 81/2008, sia al Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62/R e concernente le “misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
 
In particolare la scheda “ IMBRACATURA UNI 361 (DPI001)” ricorda che questo DPI ha una “funzione di supporto rivolto principalmente all’arresto caduta. È concepito per distribuire in caso di caduta le tensioni sul corpo mantenendo l’operatore in sospensione”.
Ed essendo un “DPI rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente ai sensi del decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475, appartiene alla terza categoria e necessita informazione, formazione e addestramento per il suo utilizzo”.
È “obbligatorio in tutti quei casi in cui pur essendo già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, anche di protezione collettiva, o nell’impossibilità tecnica di adottare DPC, permane un rischio residuo di caduta dall’alto. Deve essere destinato dal datore di lavoro ad un uso personale salvo quanto specificato all’art. 77 c.4 l.d) D.Lgs 81/08. Si rende necessario in quelle particolari fasi lavorative in cui l’operatore è esposto al rischio di caduta dall’alto della copertura o di parti di essa aperte sul vuoto dalle quali è possibile cadere da altezza superiore a 200 cm rispetto a un piano stabile (vani scale, porzioni non portanti della copertura, lucernari, cavedi, passerelle, ecc.)”.
 
Il suo uso in cantiere è giustificato “soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro possa essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati”.
Può essere utilizzato “solo da personale informato, formato ed addestrato al suo utilizzo che ne conosca, oltre alla modalità di indossabilità anche le procedure per risultare sempre ancorato ad un punto fisso”.
L’imbracatura, che fa parte di un sistema composto da sostegno per il corpo – ancoraggio - collegamento tra imbracatura e punto di ancoraggio, dipende “da un sistema perfettamente funzionante nei suoi elementi costitutivi e/o subsistemi, di cui l’imbracatura stessa è solo un componente”.
 
Un elemento di criticità e “conseguentemente di opportunità di utilizzo di detto DPI è la valutazione da parte del tecnico delle condizioni al contorno: calcolo del tirante d’aria libero, area soggette a trattenuta, area soggetta ad arresto caduta, elementi architettonici e/o strutturali emergenti ed impattanti in caso di caduta,ecc.”.

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