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"Stress: è possibile valutare subito la percezione soggettiva?"

fonte www.puntosicuro.it / Salute

18/12/2012 - Nella valutazione del rischio da stress lavoro-correlato il datore di lavoro può decidere di utilizzare anche nella fase preliminare della valutazione strumenti generalmente riservati alla valutazione approfondita per individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Tuttavia a condizione che ciò non avvenga a scapito dell’adozione delle misure correttive necessarie.
 
Questo in sintesi il parere della Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011  - con riferimento all’ interpello n. 5/2012. Interpello - con risposta fornita in data 15 novembre 2012 e pubblicazione il 22 novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).
 
Il quesito del CNOP era relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, come disciplinata dall'art.28 del Decreto legislativo 81/2008 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17 novembre 2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.
Si voleva sapere se il datore di lavoro, “prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell'esito della c.d. ‘valutazione preliminare’, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate”, può effettuare legittimamente ulteriori indagini, “utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. ‘ valutazione approfondita’ al fine di raccogliere informazioni sulla ‘percezione soggettiva’ dei lavoratori”.
 
Nella risposta della Commissione per gli interpelli si sottolineano preliminarmente alcuni aspetti della normativa vigente.

Intanto si premette che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Il successivo comma 1-bis dell'articolo dispone inoltre che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sia “effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010”.
 
In particolare le indicazioni del 17 novembre 2010 prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. ‘ valutazione preliminare’) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci.
 
Riportiamo un altro passo delle indicazioni propedeutico alla risposta della Commissione:
 
Ove dalla valutazione preliminare non  emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
 
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive,  si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
 
 
Ricordiamo che la valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso questionari, focus group, interviste semistrutturate, ...
 
In risposta al quesito del CNOP la Commissione per gli interpelli fornisce dunque le seguenti indicazioni.
 
La Commissione consultiva “richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa. Dunque, l'obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. ‘approfondita’ al fine di meglio identificare le misure di correzione”.
 
In questo senso è opinione della Commissione “che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase ‘preliminare’ della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione ‘approfondita’, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto”.
Tale approfondimento non potrà tuttavia essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà ‘accompagnare’ tale adozione; “almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati ‘a rischio’)”.
Inoltre il datore di lavoro che decida di operare in tal senso “ dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono”.
 
 
 
 
 

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