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"Prevenzione incendi: novità per le attività soggette a CPI"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

07/01/2013 - É stato pubblicato sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il testo del Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
 
Tale decreto che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7), ha il compito di disciplinare la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio. Impianti installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, “qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”. Fatto tuttavia salvo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto relativo al campo di applicazione.
 
Infatti (art. 2) le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale.
Mentre non si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, “nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi";
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", e successive modificazioni;
c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre";
d) decreto del Ministro dell'interno recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg";
e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche";
f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e successive modificazioni;
g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3".
 
Nell’allegato al decreto – la Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette al controlli di prevenzione incendi – ci si sofferma su diverse utili definizioni: impianti di protezione attiva, sistemi di protezione attiva contro l'incendio, dimensione tipica dell'impianto, specifica dell'impianto, progetto dell'impianto, ...
Ad esempio le modifiche sostanziali, come riportato all’articolo 2, sono relative alla “trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma”.
 
Questi alcuni temi affrontati dalla Regola tecnica:
 
- progettazione: “per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell'arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d’opera all’impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.
Il progetto dell'impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti”;
 
- installazione: “gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello stesso. Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti”;
 
- esercizio e manutenzione: “l'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell’impianto”.
 
In particolare è indicata nel dettaglio la documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del decreto, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
- documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti;
- documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi.
 
Concludiamo la breve presentazione sottolineando che tale Regola tecnica, allegata al decreto, si sofferma anche sulla documentazione inerente l'esercizio, sulle disposizioni per le reti di idranti, sulle disposizioni per gli impianti sprinkler e sulle disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio.
 
 
Ministero dell’Interno - Decreto del 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

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