Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Giovedì, 18 Aprile 2024
News

"Dichiarazione di idoneità statica: dagli Ingegneri di Trento le linee guida per la compilazione"

fonte www.lavoripubblici.it / Sicurezza

11/01/2013 - L'Ordine degli Ingegneri di Trento, rilevato che non è possibile applicare i principi dettati dalla legge n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) per attestare il rispetto dei requisiti "statici" per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972, ha realizzato uno studio che ha portato all'elaborazione delle "Linee guida per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica" che hanno lo scopo di fornire delle indicazioni operative e di definire dei contenuti minimi per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica, documento da intendersi propedeutico al rilascio del certificato di agibilità di un edificio, inteso nella sua organicità strutturale, per il quale non risulti disponibile il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge n. 1086/1971 e s.m.i.

Gli Ingegneri di Trento hanno rilevato che, per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008, non è possibile produrre "ex post" il certificato di idoneità statica dell'opera già realizzata, in quanto la procedura dettata dalla legge n. 1086/1971 (articoli 1, 6 e 7) è strettamente legata ai tempi del cantiere.

Il documento predisposto dall'Ordine degli Ingegneri di Trento prevede per le classi d'uso III e IV (Cap. 2.4.2. D.M. 14/01/2008 - Norme tecniche per le costruzioni) la determinazione, attraverso la compilazione di apposite schede, degli "indicatori di vulnerabilità sismica" che hanno lo scopo di fornire al committente un'indicazione, di tipo qualitativo e non prescrittivo, al fine di una eventuale programmazione di intervento di adeguamento o miglioramento sismico della struttura.

All'interno delle linee guida è stato inserito un flow chart che in modo chiaro ed uniforme individua gli adempimenti e le verifiche minimi da eseguire per giungere al rilascio del documento, sia in assenza che in presenza di documentazione progettuale relativa alla struttura in esame. In particolare, sono individuati i due casi in cui ci sia la presenza o la assenza degli elaborati di progetto. In entrambi casi i risultati potranno essere:
  • il rilascio della dichiarazione di idoneità statica,
  • oppure il passaggio ad un approfondimento tecnico che prevede delle valutazioni tecniche aggiuntive da parte di un tecnico abilitato sulle criticità evidenziate. Tali valutazioni potranno portare ad uno specifico progetto di intervento di consolidamento, la cui attuazione sarà propedeutica al rilascio della dichiarazione (salvo il caso in cui le Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14/01/2008 richiedano un collaudo ai sensi della L. 1086/71 e ss.mm.), o a delle calcolazioni e verifiche che possano dimostrare l'idoneità statica dell'edificio pur in presenza delle anomalie rilevate. Tali ultime valutazioni saranno acquisite dal tecnico incaricato della redazione della dichiarazione di idoneità statica e, in caso fossero ritenute dallo stesso esaustive, permetteranno di concludere l'iter e rilasciare la dichiarazione.


Alleghiamo all'articolo:

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1097 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino