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"I quesiti sul decreto 81: procedure standardizzate e rischi fisici"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

06/02/2013 -
Quesito
E’ vero che il datore di lavoro di un’impresa edile non può ricorrere alle  procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e che nessuna impresa può comunque ricorrere alle stesse procedure in presenza di rischi fisici quali rumori e vibrazioni ma è tenuta a redigere un DVR completo?
 
Risposta
E’ appena entrato in vigore il decreto interministeriale 30/11/2012 che ha recepite le procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi e sulla redazione del relativo documento di valutazione dei rischi alle quali, ai sensi del comma 6 del’articolo 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono ricorrere i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, e si accavallano i quesiti sulla loro applicazione. Il caso questa volta riguarda la possibilità di utilizzare tali procedure per le imprese edili e comunque per quelle imprese che operano in generale in presenza di rischi fisici quali i rischi da esposizione a rumori e  vibrazioni.

Per rispondere al quesito formulato è necessario fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, così come modificato dal D. Lgs. integrativo 3/8/2009 n. 106. Secondo il comma 5 dell’art. 29 di tale decreto, infatti:
 
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)"
 
e più in particolare non si applicano:
 
a) alle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) alle centrali termoelettriche;
c) agli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 e successive modificazioni;
 d) alle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 g) alle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,
 
per le quali è pertanto preclusa la facoltà, anche se occupano meno di 10 addetti, di ricorrere all’utilizzo delle stesse procedure standardizzate.
 
La possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate è stata, inoltre, estesa dal legislatore anche alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori e ciò alla luce del comma 6 dello stesso articolo 29 secondo il quale:
 
“6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”.
 
 
Il legislatore però, è necessario porre in evidenza, ha inteso fissare delle esclusioni per quanto riguarda la facoltà di ricorrere a tali procedure standardizzate e lo ha fatto con il comma 7 dello stesso art. 29 con il quale ha stabilito che:
 
“7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”.
 
Con riferimento al comma 7 appena citato occorre mettere in evidenza che il testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi prima che il D. Lgs. n. 106/2009 apportasse delle modifiche così recitava:
 
“7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto
 
nel quale, è facile osservare, era inserita una terza lettera c), quella sopra evidenziata con sottolineatura, secondo la quale non era consentita l’applicazione delle procedure standardizzate anche  alle “ aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto” e cioè alle imprese edili, lettera che, come già detto, è stata poi abolita dal successivo D. Lgs. n. 106/2009.
 
Attualmente quindi, in risposta alla prima parte del quesito, la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate, se si verificano le condizioni previste dal legislatore, è estesa anche alle imprese edili sempre ovviamente che dalle stesse non vengano svolte attività di cui alla lettera b) dello stesso comma per le quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni ed attività connesse all'esposizione all’amianto.
 
Per quanto riguarda poi la seconda parte del quesito si fa notare che nella lettera b) dello stesso comma 7, che stabilisce quelle aziende per le quali è precluso il ricorso alle procedure standardizzate, sono indicate specificatamente le aziende nelle quali si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all' esposizione ad amianto ma non sono indicate quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi fisici, quali sono i rischi da esposizione a rumori e vibrazioni, per cui, in risposta al quesito formulato, il datore di lavoro di aziende nelle quali sono svolte attività che espongono a rischi fisici in generale, fermo restando le altre condizioni imposte dal legislatore, possono fare ricorso alle procedure standardizzate mentre non lo potranno fare quei datori di lavoro che svolgono attività che comportino esposizioni anche a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni o connessi all'esposizione ad amianto.

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