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"Non validi i crediti formativi per RSPP in convegni con più di 30 partecipanti"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

20/02/2013 - In relazione all’abitudine di concedere  crediti formativi per RSPP e ASPP nei convegni indipendentemente dal numero dei partecipanti, e in risposta ad un esposto presentato dall’Associazione Ambiente e Lavoro,  cominciano ad arrivare le prime diffide al rilascio di attestati di frequenza validi per l'acquisizione dei crediti.
 
La “generosa” concessione di crediti formativi per RSPP e ASPP è un problema sollevato più volte sul nostro giornale. Un problema che mette in luce la scarsa considerazione che - al di là delle tante parole spese sull’importanza della formazione da politici e tecnici – riveste la  qualità della formazione in Italia. E che porta allo scoperto come la normativa non sia in grado di uniformare le regole esistenti in materia di formazione, anche tra regione e regione. E come necessiti una revisione degli  Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 in relazione alle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate con il D.Lgs. 81/2008.
 
In relazione a questa problematica ricordiamo che la CIIP (Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione) si è fatta in passato promotrice di  interpellanze parlamentari per:
- “portare allo scoperto la insopportabile esistenza di iniziative che vengono ‘spacciate’ per ‘ Formazione con Crediti RSPP e ASPP’, anche in eventi tipo Convegni, Forum e simili, che prevedono la presenza di oltre 30 persone,  a volte anche di 100 o 200 persone, se non oltre;
- denunciare che tali iniziative sono chiaramente illegittime già nel tipo di evento (Convegno, Forum, riunione, ecc. - anziché ‘Corso’),  nonché per la dichiarata possibilità di consentire la partecipazione e di riconoscere e concedere crediti ad oltre 30 persone/cad. Corso;
- ribadire l'importanza della Formazione vera, che è tale solo se garantisce elementi minimi e insopprimibili, dichiarati e certi, tra cui: definizione dei fabbisogni formativi, progettazione didattica coerente, numero massimo dei partecipanti, modalità di registrazione, verifiche di ingresso, intermedie e finali, tipologia e valenza dei materiali didattici, successivo mantenimento di in-formazione e aggiornamento ai partecipanti, ecc”.

In particolare - come segnalato nell’esposto presentato dall’Associazione Ambiente e Lavoro - tale “ concessione di Crediti RSPP a un Convegno è chiaramente contraria e non ammessa dalle vigenti norme di legge” (art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Circ. 32/San/2006 della Regione Lombardia).
 
E ciò, continua l’esposto, è testimoniato da decisioni, atti e documenti sia del Governo che della Regione Lombardia.
 
Ad esempio dalla risposta ufficiale del Vice-Ministro Prof. Michel Martone in relazione alla interrogazione n. 5-06587 (primo firmatario l’On. Antonio Boccuzzi Commissione Lavoro) e dall’omologo Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato (primo firmatario il Sen. Paolo Nerozzi, Commissione Lavoro e di inchiesta sugli Infortuni).
Nella risposta di Martone si indica ad esempio che con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Nella revisione dell'accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l'attività di verifica sull'effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante.
 
Senza dimenticare cioè che riporta la Circolare 32/San06 del 19 dicembre 2006 della Regione Lombardia (l’esposto e la diffida presentati sono relativi a un convegno che si tiene in Lombardia). La circolare al punto 3 per la validità dei Corsi e dei conseguenti Crediti per RSPP indica esplicitamente l’ obbligo di Corsi con un massimo di 30 partecipanti oltre agli obblighi di verifica degli apprendimenti.
E in relazione ai corsi per la formazione dei coordinatori o ai più recenti accordi del 21 dicembre 2011 sulla formazione si indica che quando il legislatore ha voluto consentire la “ammissibilità” di convegni e di presenze superiori a 30 persone lo ha fatto in forma esplicita.
 
In seguito ad alcune note trasmesse a fine gennaio e all’esposto suddetto, il Direttore generale dell’Asl di Bergamo ha dunque inviato il documento di diffida del 18 febbraio 2013, prot. n. U0026835 a diversi presidenti di associazioni organizzatrici di un convegno che si tiene in data 20 febbraio e che avrebbe consentito di acquisire 3 crediti formativi per gli RSPP non datori di lavoro (ATECO 1 - Agricoltura) previa iscrizione
Il documento recita in particolare:
 
(...) vi diffidiamo dal rilasciare attestati di frequenza validi per l'acquisizione di Crediti formativi di aggiornamento agli RSPP partecipanti al Convegno, in quanto sicuramente i partecipanti saranno più di trenta e quindi tali certificazioni sarebbero da ritenersi nulle.
 
 
Una diffida che vuole ribadire l’importanza di una vera crescita professionale di RSPP e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP), anche a fronte della passata condanna dell'Italia per sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-49/00 ( non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono).
 
Una diffida che mostra la giusta strada, quella dei controlli, per verificare che corsi e aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro siano effettivamente conformi alle normative vigenti.
 
 
Asl Bergamo, “ Documento del 18 febbraio 2013, prot. n. U0026835” (formato PDF, 35 kB).

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