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"Sconti INPS per assunzione disoccupati anche per aziende che licenziano"

fonte www.pmi.it / Formazione ed informazione

25/02/2013 -

Se un’azienda assume nuovi dipendenti ma ne ha licenziati altri nei sei mesi precedenti, può comunque chiedere lo sgravio contributivo, ma soltanto per quelli che – fra i nuovi assunti -  eccedono il numero dei licenziati: il chiarimento arriva dall’ INPS ( messaggio 19818/2012), e riguarda l’applicazione degli sconti per aziende che assumono disoccupati di lunga durata.

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Assunzione disoccupati: sconti più facili

I chiarimenti si riferiscono alla L egge 407/1990 art. 8 comma 9: in caso di assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi, l’azienda ha diritto a uno sconto del 50% sui contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.

C’è comunque un paletto: l’azienda non deve aver effettuato le nuove assunzioni in sostituzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti.

=>Assunzioni agevolate di disoccupati: leggi quando scattano gli sgravi contributivi

La Riforma del Lavoro Fornero ha semplificato l’applicazione dei benefici contributivi per l’assunzione di disoccupati di lunga durata: l’attuale formulazione restringe il requisito della non sostituzione ai «licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi». Lo spiega una circolare INPS del dicembre 2012.

Prima, invece, il requisito si applicava «per qualsiasi causa licenziati o sospesi», compresi i licenziamenti per giusta causa o rescissione del contratto per mancato superamento del periodo di prova.

=Ecco le nuove assunzioni agevolate con la Riforma del Lavoro

Non sostituzione: numerica

Da qui il chiarimento INPS: citando l ‘interpello n. 37/2010 del Ministero del Lavoro, l’ente ha chiarito che il datore di lavoro non può «fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni ».

Ma con una precisazione:  il mancato requisito della sostituzione che non può applicarsi nel caso in cui il numero delle assunzioni sia superiore a quello dei precedenti licenziamenti: si può negare il contributo solo per un numero di assunzioni corrispondenti a quelle dei licenziamenti. Ad esempio: se l’azienda licenzia 2 lavoratori e ne assume 10 entro i sei mesi successivi , il beneficio di legge spetterà per 8 lavoratori.

Eccezioni

Per l’applicazione degli sgravi contributivi in base alle nuove regole della Riforma, l’INPS ha fornito  regole operative con la circolare 137/2012.

Se nei sei mesi precedenti è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale, l’azienda può usufruire degli incentivi se offre preventivamente il lavoro ai lavoratori precedentemente licenziati, e questi rifiutano.

Non solo: il beneficio è ammissibile anche quando i licenziamenti effettuati nel semestre precedente non avevano generato alcun diritto di precedenza per un’eventuale riassunzione (è il caso ad esempio di sopravvenuta inidoneità del lavoratore o di mancato superamento del periodo di prova).

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