Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Martedì, 23 Aprile 2024
News

"I quesiti sul decreto 81: il RSPP nelle aziende industriali"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

01/03/2013 - Sulla definizione di “aziende industriali” ai fini dell’obbligo di istituzione del servizio di prevenzione e protezione. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Secondo l’articolo 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio il servizio di prevenzione e protezione nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori. Cosa intende il legislatore con  l’espressione "azienda industriale"?  Un'azienda di servizi-turismo che ha più di 200 lavoratori deve essere considerata "azienda industriale"?

Risposta
L’obbligo della istituzione presso le aziende del servizio di prevenzione e protezione è previsto dall’articolo 31 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, secondo il quale tale servizio può essere interno o esterno alle aziende ed inoltre, se si verificano le condizioni di cui all’Allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, può essere anche diretto, nel senso che il datore di lavoro per le aziende in esso indicate può svolgere direttamente i compiti propri del servizio fissati nell’articolo 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Tale decreto legislativo ha voluto però precisare che per alcune aziende il servizio di prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente interno e lo ha fatto con il comma 6 dello stesso articolo 31 secondo il quale:
 
“6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
    a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    b) nelle centrali termoelettriche;
    c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
    d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”,
 
dalla lettura del quale si osserva che sotto la lettera e) sono state indicate appunto le “ aziende industriali con oltre 200 lavoratori
 
Ora chi ha formulato il quesito chiede dei chiarimenti in merito a cosa è da intendersi “ aziende industriali” ai fini dell’applicazione dell’articolo 31. In realtà nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si riscontra una definizione di tali aziende ma per la individuazione della stessa si può fare riferimento alle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare 27 giugno 1996  n. 89, recante “ Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 5/7/96 la quale, benché emanata con riferimento alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ha comunque fornito degli indirizzi che sono da ritenersi ancora tuttora validi essendo stato, come è noto, il D. Lgs. n. 626/1994 abrogato e recepito nello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
 
Secondo tale Circolare per individuare quali sono le aziende che vanno ricondotte all'interno della categoria " aziende industriali", più che ad indici o classificazioni formali in cui la stessa sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuali o a fini di altro genere, si deve fare riferimento alla natura produttiva ed all’attività effettivamente svolta nell’azienda stessa. Quindi secondo il Ministero del Lavoro, alla luce di alcune considerazioni del tutto condivisibili in base alle quali bisogna tenere conto della natura dell'attività svolta in concreto dall’azienda, con l'aggettivo " industriali" il legislatore ha voluto fare riferimento esclusivamente a quelle attività dirette alla produzione di beni materiali per cui di conseguenza tutte le aziende che svolgano attività diverse da tale produzione di beni materiali, quali quelle dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non sono da far rientrare nella categoria di " aziende industriali".
 
Alla luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato una azienda di servizi-turismo quale quella segnalata nel quesito stesso non è da considerarsi un’azienda industriale per cui anche se ha alle sue dipendenze un numero di lavoratori superiore a 200 unità non ha in definitiva l’obbligo di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda stessa e può quindi avvalersi di collaboratori esterni ai quali affidare i compiti che il legislatore ha voluto porre a carico del servizio medesimo.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1139 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino