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"Ispettori del lavoro: quale applicazione del Codice di procedura penale?"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

04/03/2013 -
Viene fornito dalla Corte di Cassazione in questa sentenza un chiarimento in merito all’attività degli ispettori del lavoro precisando che nel caso in cui gli stessi procedono ad accertamenti amministrativi e non svolgono attività di indagini preliminari quali ad esempio accertamenti in merito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale o a seguito di segnalazione di probabile reato nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell’ambito di un procedimento penale e dunque di un accertamento giudiziario, non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore. Di contro qualora gli ispettori stessi agiscano nella loro veste di ufficiale di polizia giudiziaria sono obbligati ad avvisare il destinatario dell’accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia che deve assistere all’interrogatorio.
 
La sentenza del Tribunale e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha ritenuto il titolare di una ditta omonima responsabile dei reati di cui agli articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e articolo 96, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008  per aver omesso di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura e per aver consentito ad un suo lavoratore dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sulla copertura di un edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna. Lo stesso veniva ritenuto responsabile per avere omesso di redigere il PIMUS (piano montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio), per avere affidate le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio stesso presente in cantiere a dipendenti sforniti della formazione prevista dalla legge e per non avere redatto il POS (piano operativo sicurezza) condannandolo alla pena di euro 3.700,00 di ammenda.
 
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che fossero stati violati gli articoli 356 e 180 c.p.p., l’articolo 182 c.p.p., comma 2, u.c., e l’articolo 114 disp. att. c.p.p., considerato che gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl che avevano effettuato il sopralluogo non avevano riconosciuto all'indagato la facoltà di nominare un difensore che potesse assistervi.

Le decisioni della suprema Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La suprema Corte ha posto in evidenza che il verbalizzante, ingegnere in servizio presso il dipartimento di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro della AUSL aveva riferito che durante la propria attività di ispezione aveva trovato sul tetto dell'edificio, ad una altezza dal suolo di circa 4 metri, un lavoratore intento alla posa della guaina liquida sul manto di copertura dell'edificio stesso senza nessuna protezione. L’ispettore aveva in particolare riferito che non erano stati predisposti dispositivi di protezione dalla caduta dall'alto, in violazione dell’art. 111 del D. Lgs. n. 81/2008 e con riferimento ad un piccolo ponteggio, montato dalla ditta dell’imputato perimetralmente al fabbricato, non era risultato essere stato redatto il PIMUS, piano di montaggio utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dall’art. 134 del citato D. Lgs., che lo stesso era risultato essere stato montato da dipendenti che non avevano seguito il corso di formazione di cui all'articolo 136 e che infine non risultava redatto il piano operativo di sicurezza ex articolo 96 del D. Lgs. n. 81/2008 necessario a definire le misure preventive e protettive per i lavoratori per cui giustamente, secondo la suprema Corte, il giudice di merito aveva affermata la colpevolezza dell'imputato.
 
Del pari la Sez. III ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso per la violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e 180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att. c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo. La stessa Corte ha infatti osservato che “ gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresì, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione”. Peraltro ha quindi ancora precisato la suprema Corte “ nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi (cioè, se non è accaduto un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un incendio, o non c'è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza del difensore”.
 
Di contro”, ha quindi proseguito la Sez. III, “ qualora l'ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria è obbligato ad avvisare il destinatario dell'accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all'interrogatorio” per cui la stessa ha concluso che “ nel caso di specie, è fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell'USL stesse svolgendo una attività di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all'articolo 356 c.p.p.”.
 
 
Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 45831 del 23 novembre 2012 (u. p. 8 novembre 2012) -  Pres. Squassoni – Est. Gazzara – P.M. Spinaci - Ric. omissis -  Nel caso in cui gli ispettori del lavoro procedono ad accertamenti amministrativi e non svolgono attività di indagini preliminari non vengono applicate le norme garantiste dettate dal c.p.p. in merito alla presenza dei difensori.
 

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