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"Certificazione energetica, con il nuovo DPR assume la valenza di atto pubblico"

fonte www.lavoripubblici.it / Risparmio energetico

05/03/2013 - Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri n. 69 ha approvato, tra le altre cose, uno schema di DPR sul Rendimento energetico in edilizia, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 192/2005. L'aspetto fondamentale e innovativo dello schema di DPR riguarda la figura del certificatore energetico e la sua formazione.

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta del DPR (si prevede il 15/03/2013) i tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica saranno obbligati (con costi certamente non indifferenti) a frequentare un corso della durata minimi di 64 ore. Il DPR aumenta, inoltre, la pletora di soggetti che potranno emettere la certificazione, tra i quali segnaliamo i seguenti.
Laurea conseguita in una delle seguenti classi
- L-7 Ingegneria civile e ambientale
- L-8 Ingegneria dell'informazione
- L-9 Ingegneria industriale
- L-17 Scienze dell'architettura
- L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
- L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
- L-27 Scienze e tecnologie chimiche
- L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
- L-34 Scienze geologiche
- L-35 Scienze matematiche

Per quanto concerne i corsi di formazione, occorre fare attenzione che gli stessi ed i relativi esami siano svolti da uno dei seguenti soggetti.
A livello nazionale da:
  • università
  • organismi ed enti di ricerca
  • consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


A livello regionale da

  • regioni e province autonome
  • da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome.

L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. Ai sensi dell'art. 4 del nuovo DPR, L'attestato di certificazione energetica, così come definito all'articolo 2, del decreto legislativo, la certificazione energetica assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

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