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"I quesiti sul decreto 81: le sanzioni per gli accordi formativi"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

06/03/2013 - Sugli accertamenti per verificare il rispetto dell’ accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e sulle sanzioni da applicare in caso di inadempimento. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Quali sanzioni applicare nel caso in cui nell’ambito dell’attività ispettiva venga accertato il mancato rispetto dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e quali accertamenti fare per individuare eventuali inadempimenti?
 
Risposta
La formazione dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è stata imposta dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81,  contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e regolamentata dall’ Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, più semplicemente indicata nel seguito Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21/12/2011. Secondo l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 infatti:
 
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.

L’individuazione invece dei contenuti minimi, della durata e delle modalità della formazione dei lavoratori stessi, oltre che dei requisiti dei docenti abilitati ad impartirla, è stata affidata dal legislatore alla Conferenza Stato-Regioni con il comma 2 dello stesso articolo 37 secondo il quale appunto:
 
  “2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”,
 
cosa che la stessa Conferenza Stato-Regioni ha fatto con il citato Accordo del 21/12/2011 pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012.
 
In base a tale Accordo la formazione da impartire ai lavoratori deve essere articolata in una formazione generale ed in una formazione specifica. La formazione generale deve avere una durata minima di 4 ore per tutti i settori, a qualunque fascia di rischio gli stessi appartengano, con i contenuti indicati nel punto 4 dell’Accordo stesso consistenti nei concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali e nozioni sugli organi di vigilanza controllo e assistenza. La formazione specifica invece deve fare riferimento a quelli fra i rischi indicati nello stesso punto 4 dell’Accordo che i lavoratori possono effettivamente correre in azienda durante la loro attività e deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore variabile a seconda dell’appartenenza del settore di attività dell’azienda alla classe di rischio basso, medio o alto in base a quanto indicato nell’Allegato 2 all’Accordo medesimo contenente le macrocategorie di rischi e le corrispondenze Ateco.
 
Per poter quindi effettuare una ispezione finalizzata a verificare il rispetto da parte del datore di lavoro di tutti gli adempimenti contenuti nell’Accordo Stato-Regioni occorrerà verificare, attraverso l’esame della documentazione relativa allo svolgimento dei corsi messa a disposizione del datore di lavoro, che siano stati rispettati i requisiti minimi di durata e che i contenuti e le modalità con le quali il corso è stato svolto siano stati conformi alle previsioni dell’Accordo medesimo. Qualche difficoltà potrebbe certo sorgere in fase ispettiva nel controllo dello svolgimento della formazione specifica riferendosi la stessa ai rischi specifici effettivamente presenti in azienda per cui per un accertamento completo occorrerà dapprima che si prenda visione della documentazione sulla valutazione dei rischi per venire a conoscenza dei rischi che sono stati in essa segnalati e quindi ispezionare successivamente i vari reparti dell’azienda per rendersi conto che non vi siano altri rischi che, benché effettivamente in essa presenti, non siano stati segnalati nella documentazione stessa. Sarà necessario quindi individuare i lavoratori che possano correre tali rischi e verificare se gli stessi lavoratori abbiano ricevuta una formazione specifica adeguata e conforme a tutti i rischi ai quali possono essere esposti.
 
Nel caso che venga riscontrata una formazione dei lavoratori impartita da parte del datore di lavoro non adeguata ai rischi che questi possono correre in azienda è ipotizzabile la violazione da parte dello stesso del comma 1 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere assicurato che ciascun lavoratore abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con modalità, secondo quanto indicato nel comma 2 dello stesso articolo, conformi a quelle indicate dalla Conferenza Stato-Regioni e contenute nell’Accordo stipulato il 21/12/2011. La penalità per tale violazione è prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a carico del datore di lavoro e del dirigente, nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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